La Ragioneria Generale dello Stato, con Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2022, recepisce quanto disposto dal provvedimento del 28 gennaio 2022 dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove scadenze per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria 2021 e indica il calendario delle nuove scadenze per il 2022. Nel documento vengono confermate le proroghe dell’invio delle spese sanitarie sostenute dai clienti nel 2021, prorogate dal 31 gennaio 2021 all’8 febbraio 2022 in primo invio e per il 15 febbraio 2022 per le rettifiche.
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Slittamento della variazione dell’invio da semestrale a mensile
Nello stesso atto, il comma 1 dell’articolo 2 «Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2021 e 2022», cita testualmente «All’articolo 7 del Decreto 19 ottobre 2020, il comma 1 è sostituito con il seguente comma: “La trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del presente decreto è effettuata: a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020; b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021; c) entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021; d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022; e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022; f) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023». Ne consegue che, alla luce di quanto evidenziato, l’invio dei dati delle spese sanitarie del 2022, già modificato da semestrale a mensile, è stato slittato al 1 gennaio 2023.
Le finalità della trasmissione dei dati
È utile chiarire che tale modifica non avrà alcun impatto sull’operatività delle farmacie. Inoltre, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria assolve agli obblighi di cui «alla dichiarazione dei redditi precompilata, alla trasmissione dei dati delle fatture» e «alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri» e non riguarda dunque l’invio dei dati al Sistema TS relativi all’Articolo 50.
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