Le farmacie, come le altre strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, le parafarmacie, gli ottici, eccetera (vedi Faq), devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese detraibili, effettuate dai clienti nel primo semestre 2022, entro il prossimo 30 settembre. A ricordare questa scadenza è l’Agenzia delle Entrate, la quale ha specificato che «il flusso di queste informazioni, che già da quest’anno doveva diventare mensile, è stato più volte ritoccato, da ultimo, con il decreto Mef del 2 febbraio 2022, il quale ha ulteriormente rimandato, al 2023, l’inizio della modalità di invio a cadenza mensile». Secondo il nuovo calendario, «i dati delle spese sostenute nel primo semestre 2022 dovranno essere trasmessi all’Sts entro il 30 settembre 2022 ed entro il 31 gennaio 2023 quelli relativi al secondo semestre di quest’anno». Le nuove scadenze «riguardano tutti gli operatori obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie, compresi gli iscritti negli elenchi a esaurimento istituiti con il Dm Salute 19 agosto 2019, per i quali l’adempimento è divenuto obbligatorio dai dati relativi alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 e che, per questo, in via transitoria, nello scorso anno, potevano inviare le informazioni richieste con un unico resoconto annuale».

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Le novità da gennaio 2023

Per le spese sostenute da gennaio 2023, invece, prenderanno il via le regole ordinarie, con l’invio da effettuare entro la fine del mese successivo rispetto alla data del pagamento. L’Agenzia ricorda che «per il rispetto dei termini occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, al pagamento della prestazione a prescindere dalla data della certificazione fiscale» e inoltre «che nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i cittadini possono esercitare il diritto di opposizione all’utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate».

I chiarimenti sul ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Entrate, in una differente occasione, aveva ricordato gli aspetti sull’obbligo di comunicazione dei dati per la precompilata al Sistema TS e il relativo ravvedimento operoso. L’Agenzia aveva rammentato che «per tali violazioni trova applicazione la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione (con un massimo di 50.000 euro). La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro». Inoltre, il termine “comunicazione” si riferisce a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria. Non viene quindi considerato il numero dei soggetti cui i documenti si riferiscono o il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file). «In sostanza – aveva spiegato l’Agenzia – la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997».

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