consegna-farmaci-a-domicilioVorrei iniziare un servizio di consegna a domicilio più capillare e ben organizzato di come svolto fino ad ora. Come mi devo muovere? E’ necessario che i farmaci da consegnare lascino la farmacia con un documento di trasporto? Posso utilizzare un mio dipendente per la consegna?
Noi consegnamo gratuitamente ma vorremmo apporre un costo qualora l’importo non superasse i 10 euro di spesa, lasciando invece la consegna comunque gratuita per gli ultraottantenni.

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Dal punto di vista tributario – e specificatamente ai fini dell’IVA – il servizio che intendete avviare si deve considerare una vendita con consegna a domicilio del cliente.
All’inizio del trasporto, pertanto, la farmacia dovrà emettere lo scontrino fiscale (eventualmente, se richiesto, anche parlante) che accompagnerà la merce fino a destinazione e sarà consegnato unitamente a quest’ultima, con la riscossione a quel momento del prezzo di cessione.

Se invece il pagamento avviene in farmacia all’atto stesso dell’ordinazione, lo scontrino dovrà essere emesso contestualmente alla riscossione del prezzo, avendo cura di annotare a tergo la dicitura “non rilasciato per successiva consegna a domicilio del cliente”; sarà poi affidato, unitamente alla merce, all’incaricato del trasporto (che evidentemente potrà essere anche un dipendente della farmacia) che consegnerà il tutto al destinatario.

Infine, in caso di più consegne nello stesso mese al medesimo destinatario con pagamento periodico cumulativo, nulla vieta di ricorrere alla fatturazione differita facendo accompagnare la merce, al momento di ciascuna consegna, dal D.D.T. (documento di trasporto) con la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.

Anche il corrispettivo ipoteticamente richiesto per il servizio di consegna a domicilio seguirà lo stesso “destino fiscale”, nel senso che dovrà essere annotato nello scontrino fiscale o nella fattura differita.

Tale notazione, tuttavia, dovrà essere separata, perché qui l’iva deve essere applicata nella misura del 21% (o del 22% se l’aliquota verrà ora elevata) e la relativa spesa non può ovviamente considerarsi detraibile per il paziente.

(franco lucidi)

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