concorso-straordinario-farmacieCome abbiamo osservato in altre circostanze (in particolare, v. Sediva news del 26/10/2012: “Il bando unico del concorso straordinario” e del 23/11/2012: “L’interrogazione parlamentare sul concorso, ecc.”), una delle più serie criticità dei bandi di concorso – che sembra renderli perciò attaccabili, quando naturalmente sarà il momento – è la previsione (generalmente contenuta sub g) dell’art. 12) della mancata “apertura dell’esercizio farmaceutico” (così, ad esempio, Liguria, Puglia, ecc.) entro sei mesi (o 180 giorni, secondo i bandi) dall’accettazione (o dall’assegnazione, secondo i bandi) della sede farmaceutica come “causa di esclusione” (ad es. Liguria, Puglia, Toscana, ecc.) dalla graduatoria e/o di decadenza dall’assegnazione.

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Qualche bando, ma la criticità resta, considera la mancata apertura della farmacia entro quel termine come motivo di reinclusione della sede (ad es. Lombardia) tra quelle da assegnare “scorrendo la graduatoria”, mentre il Lazio, non volendo forse spingersi espressamente fin lì, si è limitata un po’ pilatescamente a introdurre la prescrizione (anch’essa tuttavia, proprio come le altre, non rinvenibile – se escludiamo la Toscana di cui diremo subito – da nessuna parte) che “la sede assegnata dovrà essere aperta improrogabilmente entro 6 mesi dall’accettazione della stessa”, senza però enunciare in termini inequivoci (a parte quel dubbio “improrogabilmente”) le conseguenze della sua inosservanza.

Infatti, nonostante l’accelerazione impressa dal dl. Crescitalia al maxi-concorso, nessun bando può introdurre una “causa di esclusione dalla graduatoria” non espressamente prevista né dalle “disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura di sedi farmaceutiche”, cui rinvia testualmente il comma 4 dell’art. 11, né dallo stesso art. 11, il cui comma 7 si limitava del resto a prescrivere che entro il 24 marzo 2013 dovessero essere perfezionate “la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili”.

L’apposizione di tale termine decadenziale (o simile) per l’apertura della farmacia può rivelarsi quindi un profilo di grande fragilità di tutti i bandi pubblicati fino a questo momento, anche se qui il padre di tutti i bandi non è stato, guarda caso, quello “unico” ministeriale – il cui art. 11 evoca invero sub d), tra le altre, semplicemente le sedi “non aperte nei termini”, ma quali siano questi “termini” niun lo dice e niun lo sa… – bensì quello toscano che ha potuto muoversi in questa direzione richiamando legittimamente l’art. 14 della l.r. 16/2000, che però è ovviamente inapplicabile altrove.

Cionondimeno, come stiamo vedendo, le altre Regioni hanno pensato bene di seguire acriticamente anche questa volta il loro indiscusso capo-branco, non rendendosi dunque conto dei danni che potrebbero derivare dallo “scorrimento” ulteriore della graduatoria che avesse ad oggetto sedi originariamente assegnate ma poi “decadute” appunto per inosservanza del termine.

È ben vero che l’assegnazione di una sede farmaceutica, seguita dall’accettazione del suo vincitore, non ne esclude in principio il reinserimento, in tempi più o meno ravvicinati, tra le sedi oggetto di successivi interpelli, ma questo può conseguire soltanto a specifiche vicende che – per espressa previsione legislativa (proprio come quella toscana) o regolamentare – “equivalgano” ex art. 9 Dpr. 1275/71 a “rinuncia all’assegnazione”, ovvero impediscano, “esauriti gli adempimenti” di cui allo stesso art. 9, il rilascio del provvedimento di autorizzazione in via definitiva all’esercizio della farmacia.

Senonché, ed è qui la notizia riassunta nel titolo, da qualche giorno alla Toscana si è appaiata la Puglia che – con la massima accortezza pari alla tempestività – ha approvato la l.r. 11/4/13 n. 10, pubblicata nel Bur n. 54 del 17/04/2013 ed entrata in vigore in quello stesso giorno perché comprensibilmente “dichiarata urgente”.

Il provvedimento consta di un articolo unico (anche se figura come art. 1), che naturalmente recita: “Le sedi farmaceutiche per il privato esercizio, assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, devono aprire al pubblico entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di assegnazione della sede medesima, a pena di decadenza dell’assegnazione”.

Anche le farmacie pugliesi messe a concorso, come quelle toscane, potranno quindi – ove i loro assegnatari siano dichiarati decaduti per la mancata apertura al pubblico della farmacia entro i fatidici sei mesi – essere ora legittimamente assegnate a seguito di un ulteriore scorrimento della graduatoria.

È una disposizione che a noi non piace molto perché è irragionevole ricollegare un’evenienza così grave – quale conseguenza di diritto – a una vicenda che, come la mancata apertura della farmacia entro 6 mesi, potrebbe infatti anche non essere minimamente imputabile all’assegnatario, come nei casi non infrequenti di dimostrata irreperibilità di locali idonei e/o disponibili all’interno della sede di pertinenza della farmacia assegnata (tanto più che parecchie delle “nuove farmacie” sono state collocate in zone che potrebbero anche non favorire l’attivazione di una farmacia).

Ma in nome della solita “certezza del diritto” sarebbe purtroppo preferibile che anche le altre Regioni seguissero l’esempio.

(gustavo bacigalupo)

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