concorso-straordinario-farmacie-ministeroIn un recente convegno sul concorso straordinario, alcuni esperti hanno dichiarato di condividere il parere ministeriale che Lei invece ha giudicato negativamente. Come fanno però i candidati a orientarsi nella scelta dei concorsi a cui partecipare, in un clima di incertezze come questo?

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I dubbi sul concorso straordinario sono notoriamente numerosi e alcuni, come abbiamo rilevato più volte, riguardano persino la legittimità di alcune clausole contenute nei bandi; purtroppo potranno però essere sciolti, negli anni o nei secoli, soltanto dal giudice amministrativo e dunque in ultima analisi dal Consiglio di Stato, al pari delle tante altre perplessità sul sistema farmacia che sta derivando dalla Riforma Monti.

Naturalmente nessuno ha la verità in tasca, ma di questi tempi la diversità di opinioni sembra aver raggiunto il suo massimo storico, anche se per ragioni misteriose non ci pare che molti “esperti” si stiano prendendo la briga di illustrare convenientemente sul piano tecnico-giuridico le ragioni del loro consenso o dissenso rispetto a una tesi o a un’altra, e neppure con riguardo al parere ministeriale.

Di proteste anche vibrate se ne sono qui levate da più parti, ma di serie argomentazioni, in un senso o in quello contrario, almeno noi ne abbiamo colte ben poche.

Fatto sta che sciaguratamente i concorrenti sono costretti a convivere – come lamenta giustamente il quesito – con la difformità di opinioni adombrate qua e là (anche nei blog…), traendone verosimilmente motivi di incertezza su vari fronti, e soprattutto su quello di estrema attualità come il concorso straordinario, che possono perciò indurli anche a prediligere opzioni lontane dai loro programmi originari, ancor più complicate dai tempi di pubblicazione, inaccettabilmente sfalsati tra loro, dei vari bandi regionali.

Ad esempio, proprio quell’inopinato parere – anche per l’autorevolezza che si tende a riconoscere tuttora alla sua fonte (specie da parte delle Regioni, e sta qui ovviamente il vero problema…) – sta convincendo parecchi candidati a partecipare in forma associata ad un solo concorso, o a preferire di partecipare a due concorsi ma in forma individuale, per non parlare dei soci di società titolari di farmacie rurali sussidiate che temono di dover dismettere la loro quota ove conseguano una farmacia insieme ad altri.

Per quanto ci riguarda, dobbiamo ribadire – come abbiamo tentato di spiegare nella Sediva news del 30/11/2012: “L’inquietante nota ministeriale sul concorso straordinario” – che l’idea forse suggestiva ma certamente bizzarra di una contitolarità della farmacia (in capo ai concorrenti) dissociata dalla gestione dell’esercizio (in capo invece alla società tra loro costituita) è del tutto disallineata rispetto al sistema normativo in atto in questo momento, quello cioè conseguito agli interventi del dl. Crescitalia sull’assetto previgente, e che tuttora in termini non equivoci ascrive la titolarità della farmacia ad un farmacista in forma individuale oppure ad una società personale tra farmacisti, senza lasciar neppure intravedere la configurabilità di un terzium genus.

Avremmo potuto forse comprendere l’euristica ministeriale, quindi l’ipotesi interpretativa imperniata sull’asserita contitolarità, se il suo assunto di partenza fosse stato l’incipit dell’art. 11 del dl. Crescitalia (“Al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti…”) per dedurne poi che questa apertura del concorso straordinario alla partecipazione in forma associata di più concorrenti (senza più limiti di età) – se declinata con quella finalità di fondo enunciata nel provvedimento – non può permettere che un farmacista possa per questa via conseguire due farmacie, ovvero aggiungerne una seconda a quella già posseduta mediante una precedente partecipazione sociale.

Beninteso, neppure quell’incipit riuscirebbe a sorreggere adeguatamente la tesi ministeriale, perché di per sé non può colmare l’enorme distacco di quest’ultima dal sottoinsieme normativo – ricavabile agevolmente dal confronto tra il testo originario e quello attuale dell’art. 7 della l. 362/91 – che consente sicuramente al farmacista uti socius di partecipare ad una società titolare di più (e fino a 4) farmacie, come pure a più società titolari, ognuna, di una o più farmacie.

Deve ritenersi quindi ancora circoscritto al farmacista uti singolus il divieto di cumulo di titolarità di cui all’art. 112 TU.San., un divieto del resto che il nuovo legislatore – se avesse inteso, come si vuole a ogni costo immaginare, introdurre un terzo modo di essere titolari di farmacia (quello congiunto tra più farmacisti) – non avrebbe avuto grandi difficoltà ad estendere espressamente anche ai vincitori in forma associata.

Trarre insomma conclusioni così dirompenti da un’affermazione di principio, seppur certo di grande importanza, non si può.

Ma il vero è che, come si è già osservato, l’Ufficio legislativo del Ministero, temendo che un ostacolo all’acquisizione di diritto dell’idoneità da parte di un candidato che consegua la titolarità di una farmacia concorrendo insieme ad altri possa derivare dal disposto del comma 2 dell’art. 7 della l. 362/91 (“…sono soci della società farmacisti… in possesso del requisito dell’idoneità previsto ecc.”), e non rendendosi conto che la soluzione sta proprio nel comma 7 dell’art. 11, escogita il superamento di tale supposto impedimento riconducendo forzosamente anche i concorrenti in forma associata nella disposizione dettata per il solo titolare in forma individuale (il secondo comma dell’art. 12 della l. 475/68) e abbozzando infine l’ipotesi interpretativa che sappiamo.

Ed è un’ipotesi che – per il rischio che le Regioni vi si adeguino – sta ovviamente allarmando (anche per le deduzioni ulteriori che ne ha tratto in termini quasi brutali la Fofi, andando forse oltre gli stessi intenti della nota ministeriale) i concorrenti “per la gestione associata” quando partecipino o intendano partecipare, in una stessa formazione o in formazioni diverse, a due concorsi regionali, e/o siano attualmente soci di società titolari di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie.

Abbiamo scritto qualche giorno fa che tutti costoro vorrebbero infatti sapere se, assunta la titolarità di una farmacia vinta in un concorso, vi decadano di diritto ove accettino quella eventualmente vinta nell’altro, oppure, come noi crediamo, possano conseguire anche la seconda titolarità sociale; e vorrebbero anche sapere se davvero un “socio rurale”, che consegua per concorso in forma associata un altro esercizio, sia “tenuto ad uscire dalla società (rurale) prima di acquisire la titolarità/contitolarità della nuova farmacia”, oppure, come noi crediamo, possa anche acquisire in forma sociale quest’ultima senza compromettere la conservazione della quota dell’altra.

Un passo indietro o un qualunque chiarimento del Ministero nel frattempo non c’è stato, né ci risulta sia stato dato ancora alcun seguito alle varie interpellanze parlamentari e quindi sulla vicenda è calato, proprio in un momento delicato come questo, il silenzio più assordante, costringendo i concorrenti per la gestione associata a scegliere al buio una soluzione o l’altra, con la prospettiva che, optando per quella contraria all’idea ministeriale, debbano poi fare i conti con le Regioni.

Questa è quindi una delle tante vicende tuttora aperte riguardanti il concorso, al quale in ogni caso dedicheremo nei prossimi giorni – affrontando più o meno brevemente la gran parte dei temi di maggiore rilevanza – una news straordinaria e un numero speciale di Piazza Pitagora.

Avv. Gustavo Bacigalupo

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