pianta organica farmacie«Si può sopprimere una sede rivelatasi soprannumeraria (a seguito della revisione ordinaria della pianta organica), ove sia stata inserita nel bando di concorso straordinario ma ancora non assegnata?». A chiederselo è l’avvocato Gustavo Bacigalupo, dello studio associato Bacigalupo Lucidi, che ricorda come si tratti di un tema che è stato affrontato tre volte – dai tribunali amministrativi di Puglia, Piemonte e Sardegna – tra novembre 2015 e febbraio 2016.

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«I giudici pugliesi – spiega il legale – si sono fedelmente ed espressamente richiamati alla decisione dei colleghi piemontesi: se in fase di revisione ordinaria una sede neo-istituita, e inserita nel concorso straordinario ancora in via di espletamento, si rivela a seguito di decrementi demografici in soprannumero, non per questo può legittimamente essere soppressa e quindi espunta dalla pianta organica, perché va offerta (e assegnata) anch’essa ai partecipanti al concorso straordinario a tutela della “legittima aspettativa dei concorrenti” che hanno partecipato allo stesso».

Tuttavia, il Tar della Sardegna ha ragionato in modo diverso «e a noi – aggiunge Bacigalupo – sembra di dover convenire proprio con quest’ultimo, non tanto e non solo perché tutti i bandi di concorso straordinario contenevano una clausola di salvaguardia (che consentiva all’ente di effettuare modifiche, ndr) quanto e piuttosto per la recessività dell’interesse del concorrente rispetto alla preminente esigenza pubblicistica di un assetto ordinato, e giuridicamente corretto, del servizio farmaceutico». Secondo l’avvocato, dunque, l’interesse primario è quello di assicurare l’ottimizzazione della presenza delle farmacie sul territorio. «Ci pare in sostanza – aggiunge – che siano le regole del diritto amministrativo a spingere a favore della tesi contraria a quella affermata dai Tar di Puglia e Piemonte e a favore delle conclusioni dei giudici sardi che, tra l’altro, sottolineano al riguardo che “il conferimento delle sedi è sottoposto alla fisiologica verifica della permanenza del presupposto (numero di abitanti sufficienti)”».

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