«A riscontro di talune segnalazioni provenienti dal territorio e facendo seguito a quanto comunicato con Circolare 9475/365/F7/PE in materia di messa a disposizione agli interessati delle certificazioni verdi Covid-19 generate dalla piattaforma nazionale-DGC, si rappresenta che il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, all’articolo 9, comma 9, stabilisce che le disposizioni concernenti il c.d. “green pass” continuano ad applicarsi ove compatibili con i Regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021». È quanto ricorda Federfarma in una circolare inviata ai propri iscritti.

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I riferimenti normativi

«In particolare – si legge nel documento -, il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, all’articolo 3, comma 2 prevede che “I potenziali titolari hanno il diritto di ricevere i certificati nel formato di loro scelta” e al comma 4 stabilisce che “Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato gratuitamente. Il titolare ha diritto di chiedere il rilascio di un nuovo certificato se i dati personali figuranti nel certificato originale non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, anche per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare, o se il certificato originale non è più a sua disposizione (…)».

Gratuità della certificazione verde

Dunque, alla luce di quanto evidenziato, Federfarma puntualizza che «le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate dalle ASL, laboratori, medici e farmacie, senza oneri a carico del cittadino, come peraltro evidenziato nelle FAQ pubblicate nel sito governativo https://www.dgc.gov.it/web/faq.html di cui si riporta l’estratto: “La Certificazione verde COVID-19 è gratuita. Non occorre pagare nulla per scaricarla o visualizzarla o stamparla. Nessun costo viene richiesto con la notifica, che puoi ricevere soltanto: via email da mittente “Ministero della Salute” noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) via SMS da mittente MIN SALUTE”»

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