Come è noto, il 6 luglio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 157, il Decreto del ministro della Salute del 27 giugno 2024 recante «Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis». Il decreto, firmato dal Ministro Orazio Schillaci, prevede l’inserimento, nella Tabella dei medicinali – sezione B, delle composizioni per somministrazione a uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis. In tale ottica, Federfarma ha fornito una serie di chiarimenti relativi alle modalità di gestione in farmacia.
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Modalità di registrazione nel Registro entrata-uscita Sostanze stupefacenti
In particolare, come spiegato da Federfarma, «il Dm entrerà in vigore il 5 agosto 2024, pertanto, a partire da tale data, la sostanza in oggetto – se già presente in farmacia –, dovrà essere caricata sul Registro entrata-uscita delle Sostanze stupefacenti e Psicotrope citando nelle Note il riferimento al Dm stesso». Inoltre «per gli acquisti decorrenti dal 5 agosto, il cannabidiolo estratto da Cannabis andrà richiesto ai distributori mediante Buono-Acquisto e fornito con ricetta non ripetibile (Rnr). Le medesime considerazioni sono valide anche per gli estratti titolati di Cbd in olio, di converso, nulla cambia per il cannabidiolo di origine sintetica».
Sanzioni per inottemperanza agli obblighi di registrazione
Infine, come si legge nella nota di Federfarma, «in riferimento all’inottemperanza agli obblighi di registrazione, si ricorda che l’art. 68 del Dpr. N. 309/1990 dispone espressamente che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all’obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da euro 1.549 (lire tre milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni)”».
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