Il ministero della Salute ha inviato una nota alle Regioni e al comando centrale dei carabinieri per la tutela della salute (NAS) in merito all’uso di canapa (cannabis sativa) e cannabidiolo (CBD) nell’alimentazione animale. Ciò «considerato il crescente interesse verso prodotti di tale genere, intendiamo fornire indicazioni chiare in merito all’utilizzo della materia prima e dei suoi derivati». «La canapa – si legge nel documento – è una materia prima inserita nel catalogo comunitario delle materie prime per mangimi nelle sue forme pannello, olio, farina e fibra di canapa. La pianta intera e le sue parti, in stato fresco o trasformato, sono notificate in varie voci presenti nel Registro online delle materie prime per mangimi. Tali prodotti possono essere considerati conformi alla definizione di materie prime per mangimi: “Prodotti di origine vegetale o animale il cui obiettivo principale è di soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali allo stato naturale, freschi conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale”».
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Il ministero sottolinea poi come sia possibile acquistare facilmente sul web alcuni prodotti, «in particolare il cannabidiolo e i suoi complessi». Quest’ultimo, «estratto dalla canapa e successivamente purificato e standardizzato, non è una materia prima per mangimi ma ha invece le caratteristiche di un additivo». Tuttavia, esso «non è autorizzato a livello europeo come additivo per mangimi ai sensi del regolamento 1831/03», e pertanto «la sua incorporazione nei mangimi è vietata». Nella nota si spiega anche che la direzione generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari, «considerata la presenza di alcune notifiche relative al CBD nel Registro online delle materie prime e la portata della diffusione dei prodotti in questione sul territorio nazionale, ha ritenuto utile sottoporre la questione alla Commissione europea».
Quest’ultima «ha ribadito che il CBD non può essere utilizzato come additivo o materia prima in alimentazione animale, e ha informato i gestori del Registro online delle materie prime, al fine di eliminare da esso ogni voce notificata relativa al CDB». Pertanto, conclude il ministero, «le materie prime a base di canapa sono ammesse dell’alimentazione animale solo se derivano da varietà di Cannabis Sativa L. con un contenuto massimo di tetraidrocannabinolo (THC) dello 0,2%». Inoltre, «l’uso di CBD come additivo per mangimi è vietato» e la sua presenza «non può essere indicata nell’etichettatura dei mangimi né sotto la voce “composizione” è sotto la voce “additivi” e tantomeno può identificare il nome della materia prima in caso di mangime semplice (vedi “olio di CBD”)». Non sono poi ammessi «claim che vantano proprietà farmacologiche, preventive curative di patologie». Infine, la nota indica che «è vietato attribuire a un un mangime un particolare fine nutrizionale se prodotto in questione non soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 2008/38/CE per il relativo uso previsto».
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