biologo nutrizionista farmaciaVi chiedo un parere di carattere giuridico-professionale: sono un farmacista e lavoro nella farmacia di famiglia con un contratto di associazione in partecipazione, ma sono anche un biologo nutrizionista farmacia.
È possibile per me esercitare la professione di biologo nutrizionista parallelamente a quella di farmacista o vi sono incompatibilità? Ed eventualmente posso svolgere le due professioni all’interno della farmacia? E con quali modalità di fatturazione?

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Intanto una premessa, che è naturalmente fondamentale: il biologo nutrizionista é bensì un professionista iscritto all’ordine dei biologi, ma vi è iscritto (nella sezione A dell’albo) pur sempre come biologo anche se nutrizionista, e quindi – a differenza del medico e del dietista, le altre due categorie professionali che si occupano di nutrizione – non è un professionista sanitario.
Egli non esercita infatti né una delle professioni sanitarie “regine” (il medico, il farmacista, il veterinario e, più recentemente, l’odontoiatra) e neppure una delle ventidue riconosciute nei primi anni ’90 (il podologo, l’igienista dentale, l’ortottista, ecc. e appunto il dietista), le quali a loro volta assorbirono sia le altre tre “storiche” professioni sanitarie originariamente riservate ai soggetti di sesso femminile (ostetriche, vigilatrici d’infanzia, e infermiere diplomate) e sia alcune delle famose “arti ausiliarie delle professioni sanitarie” (tra cui sono sopravvissute in quanto tali soltanto quelle di ottico, odontotecnico, puericultrice e massaggiatore capo bagnino).
Se pertanto siamo fuori dall’esercizio di una professione sanitaria non sono applicabili al biologo nutrizionista – questo è il punto – né il primo né il secondo comma dell’art. 102 TU.San.
Il primo comma, lo ricordiamo, consente l’esercizio cumulativo di più professioni sanitarie “eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”, mentre il secondo vieta ai “sanitari” (quindi, guardando al solo vocabolario, a tutti i professionisti sanitari) di partecipare “agli utili della farmacia” (sull’argomento, per approfondimenti, v. Sediva news del 10/04/2008: “La farmacia e il vicino ambulatorio medico”). Nessuna delle due disposizioni può dunque riguardare il biologo nutrizionista, come pure – per la stessa ragione – non lo riguarda minimamente il disegno di legge che giace in qualche cassetto di una delle Camere e che consente l’esercizio di qualunque professione o attività sanitaria all’interno della farmacia, ad eccezione dei “prescrittori” di farmaci, come evidentemente medici, veterinari e odontoiatri.
Se si avverte infatti la necessità di una specifica norma del genere è soltanto perché, stando al tenore letterale del primo e del secondo comma dell’art. 102, potrebbe in astratto ritenersi che qualsiasi professione sanitaria ne sia interessata e perciò, da un lato, che il farmacista-podologo o il farmacista-fisioterapista o il farmacista-dietista [dove qui farmacista deve però stare in realtà per “titolare di farmacia”] non potrebbero esercitare cumulativamente le due professioni e che, dall’altro, il podologo o il fisioterapista non potrebbero partecipare “agli utili della farmacia”.
Una previsione espressa in tal senso sarebbe certo utile a dissipare qualsiasi incertezza, ma per la verità queste due disposizioni già ora dovrebbero essere interpretate circoscrivendone l’ambito applicativo ai professionisti sanitari “prescrittori” perché questa è la ratio di entrambi i divieti, e quindi quel che stiamo osservando per il biologo nutrizionista ci pare debba valere senz’altro anche per il podologo, il dietista, e così via. Fatto sta, però, che perlomeno il biologo (non essendo, come detto, un professionista sanitario) è sicuramente del tutto estraneo all’ambito applicativo dell’art. 102, e perciò il farmacista-biologo può cumulativamente esercitare – anche nel caso in cui, attenzione, egli assuma la titolarità di una farmacia – ambedue le professioni e tale duplice esercizio può legittimamente essere svolto anche all’interno della farmacia, fermo tuttavia che in tale evenienza quest’ultima dedichi allo svolgimento della professione di biologo, anche se non professionista sanitario, appositi e separati spazi all’interno dell’esercizio.
Inoltre, una partecipazione del biologo (nutrizionista o meno) agli utili della farmacia – impedita infatti anch’essa dall’art. 102 ai soli professionisti sanitari – non può ritenersi in alcun modo illecita, anche perché, secondo i principi generali, tutto quel che non è vietato deve considerarsi lecito.
Nel Suo caso specifico, in conclusione, Le suggeriremmo – con il rischio di attirarci gli strali di qualche… purista – di svolgere tranquillamente le due professioni, l’una, per così dire, al banco della farmacia come dispensatore di farmaci e l’altra nel locale separato dell’esercizio ( per di più, come accennato poco fa, il suggerimento sarebbe lo stesso anche nell’ipotesi in cui il titolare di farmacia fosse proprio Lei).
Quanto ai Suoi rapporti giuridici ed economici con la farmacia, distingueremmo anche sotto questo profilo le Sue due vesti: nella prima, quella di farmacista, Lei continuerebbe ad operare come associato in partecipazione con apporto di lavoro alla farmacia come tale, mentre nella seconda svolgerebbe la professione di biologo nutrizionista in forma autonoma anche per quel che riguarda la fatturazione delle prestazioni verso i terzi (alle quali quindi la farmacia resterebbe estranea).
C’è infine da regolare, con un contratto – che può essere anche, senza paura, di comodato gratuito – intercorrente con il titolare della farmacia, l’utilizzo del locale da parte Sua.
Nessun limite insomma alla “sinergia” tra il biologo nutrizionista e la farmacia…

(gustavo bacigalupo)

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