Seconda farmacia a gestione comunale, CdS: non basta il vantaggio economico, va giustificata la localizzazione
Il CdS ha confermato l’annullamento di una delibera di revisione della pianta organica delle farmacie: il Comune non ha dimostrato come la sede prescelta migliorasse l’accessibilità e l’equa distribuzione del servizio. Dagli atti emergeva invece la finalità di vantaggio economico per l’ente.
Con sentenza del 2 novembre 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da un Comune contro la decisione del Tribunale amministrativo regionale competente, che aveva annullato la delibera con cui l’ente aveva approvato la revisione della pianta organica delle farmacie sul proprio territorio, istituendo la seconda sede farmaceutica ed esercitando il diritto di prelazione previsto dalla normativa di settore. La vicenda riguarda un Comune di circa 5mila abitanti, nel quale è già operativa un’unica farmacia privata. Il contenzioso oppone l’amministrazione comunale alla titolare della farmacia, che in primo grado aveva impugnato gli atti con cui l’ente aveva avviato e poi concluso il procedimento di istituzione della nuova sede. La pronuncia d’appello ha confermato integralmente le conclusioni del giudice di primo grado, secondo cui le motivazioni poste a fondamento della scelta amministrativa non rispondevano ai criteri stabiliti dalla legge 2 aprile 1968, n. 475, in materia di distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio.
Motivazioni economiche al centro della contestazione
Il Comune aveva previsto di collocare la farmacia, a gestione diretta dell’ente, nel centro del paese, a circa 200 metri dall’esercizio già esistente, come emerso negli atti, per costituire un servizio pubblico in grado di generare entrate per il bilancio comunale, da destinare al finanziamento di ulteriori servizi e al potenziamento di quelli già attivi. Il progetto prevedeva l’abbinamento della farmacia a una struttura di medicina di gruppo, con l’insediamento di medici di base e pediatri nello stesso immobile. L’Azienda sanitaria locale e l’Ordine provinciale dei farmacisti competenti avevano espresso parere favorevole all’istituzione di una seconda sede farmaceutica, ma contrario alla localizzazione prescelta, suggerendo di individuarla nella frazione periferica dove è attivo un dispensario farmaceutico gestito dalla farmacia già esistente, in sostituzione dello stesso. Il Comune aveva deciso di non seguire le indicazioni, mantenendo comunque in funzione il dispensario. La possibilità di istituire una seconda farmacia in base al parametro demografico non era in discussione: le criticità riguardavano la localizzazione prescelta e l’assenza di adeguati approfondimenti sulle effettive esigenze della popolazione. Secondo il Consiglio di Stato, l’amministrazione non ha fornito, né in fase istruttoria né in motivazione, elementi concreti sui reali bisogni della popolazione in relazione a fattori diversi dal numero dei residenti, quali le condizioni topografiche, di viabilità o le effettive necessità di accesso al servizio nelle diverse zone del territorio, limitandosi ad affermazioni generiche sulla necessità di maggiore capillarità.
Ruolo del dispensario farmaceutico nella decisione
I giudici hanno rilevato che la scelta di mantenere il dispensario farmaceutico nella frazione periferica, pur collocando la nuova farmacia nel centro del paese a ridosso di quella già esistente, è apparsa irrazionale, poiché il dispensario è per sua natura un rimedio suppletivo rispetto al servizio ordinario delle farmacie, destinato esclusivamente a facilitare l’acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso nelle zone prive di presidi farmaceutici, e non può essere usato strumentalmente per giustificare l’ubicazione di una nuova sede in violazione dei criteri di equa distribuzione sul territorio.
Indotto economico della farmacia comunale
Il Consiglio di Stato ha così ritenuto che la reale finalità perseguita dal Comune fosse quella di abbinare alla struttura sanitaria di nuova realizzazione una farmacia in grado di sfruttarne l’indotto economico, obiettivo estraneo alle finalità della legge 475/1968, che mira invece ad agevolare l’accesso al servizio farmaceutico attraverso una distribuzione equilibrata degli esercizi sul territorio. Sono state ritenute irrilevanti ai fini della decisione le circostanze relative alla predisposizione dell’immobile destinato alla nuova farmacia e all’assunzione del relativo personale, attività che il Comune aveva comunque avviato pur essendo consapevole della pendenza del giudizio, assumendosene i rischi in caso di esito sfavorevole.
Tutti i motivi di appello respinti dal Consiglio di Stato
Il percorso amministrativo che ha condotto alla vicenda era stato avviato con l’approvazione, nel Documento unico di programmazione dell’ente, dell’obiettivo di istituire una seconda sede farmaceutica, seguito da successive delibere con cui il Comune aveva autorizzato la partecipazione a un’asta pubblica per l’acquisto dell’immobile destinato a ospitare farmacia e ambulatori di medicina di gruppo, fino alla delibera finale con cui il Comune ha approvato la revisione della pianta organica ed esercitato la prelazione. Il Tribunale amministrativo regionale aveva accolto il ricorso della titolare della farmacia già operante sul territorio, annullando tale ultima delibera. Il Consiglio di Stato, nel confermare la decisione di primo grado, ha respinto tutti i motivi di appello proposti dal Comune e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di appello tra le parti.