Legislazione farmaceutica

Prescrizioni transfrontaliere: in Gu il decreto con dati e regole

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina contenuti e modalità di gestione delle ricette di medicinali utilizzabili nelle farmacie di altri Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.


Il ministero della Salute, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il decreto del 17 settembre 2026 con le caratteristiche e i contenuti delle prescrizioni transfrontaliere, ovvero le ricette rilasciate in Italia e utilizzabili per la dispensazione di medicinali nelle farmacie situate in altri Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2026. Il testo attua quanto previsto dall’articolo 12, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, che demandava a un apposito decreto ministeriale la definizione di tali regole, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il National Connector e i limiti alle prescrizioni

Le prescrizioni transfrontaliere possono essere rilasciate sia in formato cartaceo sia elettronico. Il formato elettronico è utilizzabile negli Stati che hanno attivato gli scambi elettronici con l’Italia. Se lo Stato di destinazione non li ha attivati, o su richiesta dell’interessato, il medico rilascia la prescrizione transfrontaliera in formato cartaceo. Come stabilito dal decreto, quelle cartacee riguardano tutti i medicinali il cui commercio è autorizzato in Italia, a eccezione dei medicinali soggetti a prescrizione medica speciale ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Le prescrizioni elettroniche, invece, potranno essere generate soltanto per i medicinali inclusi in un elenco che il ministero della Salute dovrà pubblicare sul proprio portale istituzionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, soggetto ad aggiornamenti periodici.

National Contact Point for Ehealt al ministero della Salute

Il sistema tecnico che gestisce lo scambio delle ricette elettroniche è il National Contact Point for Ehealth, istituito al ministero della Salute, che opera con il National Connector italiano, realizzato nell’ambito del Sistema tessera sanitaria dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Per ottenere il medicinale con la prescrizione elettronica, l’assistito esibisce alla farmacia estera il documento d’identità, il codice fiscale riportato sulla Tessera sanitaria e il numero della ricetta (Nre o Nrbe). La farmacia estera, tramite il proprio National Connector, interroga quello italiano, che consulta il Sistema tessera sanitaria per verificare l’esistenza e la spendibilità della prescrizione. Il sistema registra la dispensazione effettuata all’estero, impedendo il riutilizzo della stessa prescrizione per medicinali già dispensati.

Erogazione parziale all’estero e facoltà di rifiuto della dispensazione

Una previsione interessa direttamente anche le farmacie italiane: in caso di dispensazione parziale dei medicinali prescritti con ricetta elettronica, la prescrizione non è più utilizzabile né in Italia né all’estero. Il decreto ha confermato che il farmacista dello Stato membro di dispensazione mantiene, ove previsto dalla normativa nazionale, la facoltà di rifiutare la dispensazione per ragioni etiche, alle stesse condizioni valide per i farmacisti italiani. Quanto ai costi, gli assistiti sostengono la spesa sulla base delle tariffe dello Stato di erogazione, con possibilità di richiedere il rimborso in base al regolamento (Ce) n. 883/2004 o secondo le modalità previste dal capo III del decreto legislativo n. 38 del 2014.

Quadro normativo europeo e risorse stanziate

Il provvedimento richiama la direttiva 2011/24/Ue concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera e la direttiva di esecuzione 2012/52/Ue, che disciplinano il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in altri Stati membri e stabiliscono misure per agevolarlo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti. Il decreto è stato adottato previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 luglio 2026, e dopo il parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 3 del 16 gennaio 2025.

Infrastrutture per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari

Sul piano finanziario, la legge di bilancio per il 2026, ovvero la legge n. 199 del 30 dicembre 2025, ha autorizzato una spesa di 985.222 euro per l’anno 2026 e di 793mila euro annui a decorrere dal 2027, da gestire nell’ambito della convenzione tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società Sogei Spa, per la realizzazione delle infrastrutture dedicate allo scambio transfrontaliero di dati sanitari. Il decreto ha stabilito che i dati trattati dal National Connector italiano per le finalità previste dall’articolo 2 siano cancellati decorsi dieci anni dalla richiesta effettuata dal National Connector estero a quello italiano. I dati relativi alla dispensazione dei medicinali sono invece cancellati dal Sistema tessera sanitaria, con periodicità annuale, decorsi trent’anni dal decesso dell’assistito.

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