Probiotici e botanicals, le disposizioni del Ministero sull’etichettatura
Il ministero della Salute ha emanato prescrizioni vincolanti per contrastare pratiche commerciali ingannevoli nel settore degli integratori alimentari.
Nell’ambito delle attività di vigilanza sul mercato degli integratori alimentari, la Direzione Generale dell’Igiene e della Sicurezza Alimentare del ministero della Salute ha rilevato criticità e non conformità sistematiche relative alla presentazione, all’etichettatura e alla pubblicità di prodotti contenenti microrganismi probiotici o sostanze vegetali (botanicals). La nota ha richiamato l’attenzione degli Operatori del settore alimentare (Osa) sulla necessità che la comunicazione commerciale complessiva – denominazione di vendita, confezionamento, materiale pubblicitario, siti web, canali social e ogni altra informazione rivolta al consumatore – sia rigorosamente conforme al quadro normativo vigente. In particolare, è ribadito il divieto assoluto di attribuire a tali prodotti proprietà di prevenzione, trattamento o guarigione di malattie umane, in base all’articolo 7 del regolamento (Ue) n. 1169/2011 e all’articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. Le eventuali indicazioni nutrizionali e sulla salute devono rispettare le disposizioni del regolamento (Ce) n. 1924/2006.
Regole specifiche per i microrganismi probiotici
Per i prodotti contenenti microrganismi probiotici, la nota ministeriale specifica che ogni riferimento agli effetti benefici dei ceppi utilizzati va formulato esclusivamente in accordo con le linee guida nazionali vigenti. È tassativamente vietato menzionare condizioni patologiche, sintomatologie, diagnosi o finalità terapeutiche. Gli Osa devono garantire che i ceppi siano chiaramente identificati, depositati presso collezioni internazionali ufficiali e presenti nel prodotto in quantità tali da assicurare stabilità e vitalità fino alla data di scadenza, alle condizioni di conservazione indicate. La natura merceologica del prodotto deve essere immediatamente riconoscibile attraverso la dicitura «integratore alimentare», da riportare in modo visibile e inequivocabile insieme alla denominazione di vendita. Per evitare di indurre in errore l’utilizzatore, non si devono utilizzare acronimi, sigle o espressioni gergali che possano essere interpretati come claim salutistici non autorizzati o riferimenti a patologie (ad esempio sindrome del colon irritabile, disturbi dell’alvo o altre affezioni flogistiche), salvo che il loro significato sia scientificamente esplicitato e privo di ambiguità terapeutica.
Disciplina per le sostanze e preparati vegetali
Per quanto riguarda l’impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals), il Ministero richiama la necessità che le indicazioni sugli effetti fisiologici siano coerenti con il decreto ministeriale 10 agosto 2018 e i suoi successivi aggiornamenti, e siano supportate da un razionale scientifico comprovato. Gli operatori devono attenersi agli effetti fisiologici ammessi per le singole matrici vegetali, verificando che tali effetti siano adeguatamente sostenuti dalla composizione del prodotto e, in particolare, dall’apporto dei costituenti ai quali sono attribuiti, in relazione alla dose giornaliera raccomandata. È necessario che i botanicals siano impiegati nel rispetto delle condizioni e dei livelli di assunzione ritenuti sicuri dalle autorità scientifiche nazionali ed europee, in particolare dall’Efsa. Il Ministero ha raccomandato la consultazione sistematica delle linee guida, dei registri e degli indirizzi applicativi emanati dal ministero della Salute, strumento essenziale per garantire una comunicazione trasparente e non ingannevole. È ribadito che gli integratori alimentari appartengono alla categoria degli alimenti e non possono sostituire le proprietà strutturali e curative dei medicinali. Il mancato adempimento ai precetti normativi richiamati comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 27/2021 e dal decreto legislativo n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole, fatte salve le tutele penali in caso di frode in commercio o immissione sul mercato di prodotti pericolosi per la salute pubblica.