Confermando che le modalità restano le stesse degli anni precedenti, in una nota inviata agli iscritti Federfarma ha chiarito i diversi aspetti che regolamentano l’accesso al contributo parte del fondo di solidarietà del sindacato. Nel dettaglio «possono richiedere il contributo i farmacisti titolari individuali di farmacie private, urbane e rurali, e le società di farmacia privata aderenti alle associazioni provinciali, in regola con il pagamento delle quote associative a Federfarma». Con riferimento alla ripartizione del 2023, Federfarma ha ricordato che «verrà ripartita fra tutti i partecipanti aventi diritto sulla base del Regolamento, l’intera disponibilità del Fondo di solidarietà iscritta nel bilancio della Federazione, che ammonta a € 550.000».
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I requisiti per le farmacie
In merito ai requisiti, come ricordato da Federfarma, «per poter presentare la domanda i titolari e le società interessate devono aver conseguito, nell’anno «un fatturato complessivo annuo ai fini Iva (rigo VE50 del modello Iva 2023) inferiore ad € 250.000,00», «un reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef (rigo RN1 colonna 5 del modello Redditi 2023 relativo ai redditi 2022, rigo RN1 o RN2 colonna 1 per le società di persone, rigo RN1 colonna 3 o RN2 per le società di capitali) inferiore ad € 35.000,00». Mentre «per le società di farmacia alla formazione del reddito concorrerà il reddito della farmacia e la somma degli ulteriori redditi di ciascun socio, diversi da quello di partecipazione alla società».
I casi di trasferimento di farmacia
Ulteriori requisiti indicati da Federfarma riguardano l’aver dimostrato che «nell’anno 2023 il richiedente era titolare da almeno 5 anni della farmacia per cui si chiede il contributo. Nel caso di trasferimento della farmacia, precedentemente gestita in forma di impresa individuale, ad altra impresa individuale o a una società di farmacia privata, a prescindere dalla presenza del precedente titolare dante causa tra i soci della nuova società titolare e se la sede farmaceutica è rimasta la medesima per la quale era stato a suo tempo rilasciato il provvedimento di autorizzazione all’esercizio e per la quale l’ex titolare cedente aveva già fruito in anni precedenti del beneficio, il periodo di tempo di 5 anni viene computato in continuità con quello della farmacia-impresa individuale oggetto di trasferimento».
Variabili per definire dell’entità del contributo
Ulteriori parametri «premiali» Sui parametri premiali, come riferito da Federfarma, «l’entità del contributo spettante agli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria, determinata per ciascuna fascia di reddito, tenuto conto della disponibilità del Fondo, verrà ripartita sulla base dei seguenti ulteriori criteri di premialità, tutti riferiti all’anno 2022». In particolare «minor numero di dipendenti e/o collaboratori e minore quota percentuale di apporto lavorativo», «svolgimento di un numero maggiore di turni obbligatori (espressi in giorni), con l’indicazione delle giornate di turni notturni all’anno», «orari di apertura settimanale della farmacia (espressi in ore), più elevati» e «maggior numero di giorni di apertura della farmacia durante l’anno». Il possesso di tali requisiti dovrà essere autocertificato dai richiedenti all’interno della domanda stessa.
Il ruolo del Consiglio di presidenza e i criteri di progressività
Infine, un riferimento all’entità del contributo che «sarà successivamente stabilita dal Consiglio di presidenza sulla base di criteri di progressività, avuto riguardo alle domande pervenute, alle disponibilità del Fondo e ai requisiti di fatturato e di reddito dichiarati dai richiedenti e, all’interno delle fasce di reddito, dei predetti ulteriori parametri “premiali”». Sulle modalità della domanda, essa «deve essere inviata a pena di decadenza, entro e non oltre giovedì 15 febbraio 2024, a mezzo raccomandata A/R alla Federfarma ovvero a mezzo posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo federfarma@pec.federfarma.it. Ai fini della tempestività della domanda fa fede la data del timbro postale o la ricevuta di avvenuta ricezione della Pec».
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