«È disposta la ripresa dell’istruttoria delle domande di partecipazione presentate dalle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne e delle domande di partecipazione presentate dalle farmacie, al di fuori dei comuni delle Aree Interne, già ammesse a finanziamento con i decreti direttoriali n. 166/2022 e n.l79/2022». È quanto disposto dal Decreto 318 del 4 ottobre 2022 dell’Agenzia per la coesione territoriale. Nell’atto si legge che «le domande trasmesse per il tramite della Piattaforma “Farmacie rurali” ed entro il termine del 30 settembre 2022, dalle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne, saranno istruite senza necessità di procedere a modifiche e/o rettifiche delle medesime».
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Decreto Aiuti Ter di settembre
Lo scorso settembre il decreto Aiuti Ter aveva esteso le misure del Pnrr in favore delle farmacie rurali ai presidi al di fuori delle aree interne. Nel decreto era stato incluso un articolo dedicato a “Estensione e rifinanziamento della misura Pnrr in favore delle farmacie rurali sussidiate”. «Allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il finanziamento di cui all’avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Pnrr, missione 5, componente 3, investimento 1, sub investimento 1.2, può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all’accordo di partenariato 2021/2027».
Lo scorso agosto la sospensione
Come si ricorderà, i primi di agosto era stata decretata la sospensione del trasferimento delle risorse alle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne nell’ambito del Pnrr. La decisione, in autotutela, era stata presa «ritenuta la necessità di dover sospendere il trasferimento delle risorse alle farmacie rurali, localizzate al di fuori dei comuni delle aree interne, le cui domande di partecipazione sono state ritenute ammissibili con i sopraindicati Decreti direttoriali». Nello stesso decreto l’Agenzia aveva stabilito che «i comuni delle aree interne sono quelle individuati dalla mappatura 2021-2027». Da li, la sospensione dell’istruttoria delle domande di partecipazione inviate dalle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle aree interne, e con essa sospeso il «trasferimento delle risorse alle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle aree interne, le cui domande di partecipazione sono state ritenute ammissibili a finanziamento con i Decreti direttoriali n. 166 del 18 maggio 2022 e n. 179 del 27 maggio 2022».
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