La graduatoria definitiva del Concorso straordinario Campania è stata pubblicata con Decreto Dirigenziale n. 5 del 14 gennaio 2022 sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 9 del 24 gennaio 2022, chiudendo così la vicenda regionale a poco meno di dieci anni dall’indizione del concorso pubblico per soli titoli. La nuova graduatoria tiene conto della sentenza del Consiglio di Stato nella quale era stato riconosciuto il maggior punteggio derivante dalla laurea in Scienze degli alimenti e nutrizione. Nella sentenza era stato evidenziato che «la giurisprudenza ha anche affermato che ove la lex specialis elevi un determinato titolo di studio a requisito di partecipazione, siffatta determinazione discrezionale può comunque essere eterointegrata dall’equipollenza ex lege – senza che ciò comporti una disapplicazione del bando con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (in terminis, questo Consiglio, Sez. VI, 19 agosto 2009 n. 4994)».
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Il no all’ampio margine di discrezionalità all’amministrazione
È utile ricordare che nell’atto dello scorso novembre i giudici avevano evidenziato che «il criterio di riferimento, nel caso di specie, non può che essere quello legale fissato nel d.i. del 2009, che sostituisce il d.i. 5 maggio 2004, ove vengono indicate le equiparazioni fra i titoli accademici del vecchio e del nuovo ordinamento, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Orbene, se è vero che la lettera della legge indica la “partecipazione”, con essa non può che intendersi il complesso di valutazione comparativa delle vecchie e nuove lauree ai fini dei concorsi. Né del resto, l’Amministrazione – nell’affermare un permanere di un margine di discrezionalità tecnica – esplicita motivatamente – per quale ragione, ai fini dell’assegnazione delle farmacie, le lauree di cui si discute non dovrebbero essere equiparate (Sez. V, 5 marzo 2019, n. 1523)» e dunque «apparirebbe contrastante il lasciare un così ampio margine di discrezionalità all’amministrazione – peraltro in assenza di un’articolata motivazione». Il CdS aveva così riformato la decisione adottata sul punto dalla competente commissione di concorso che aveva negato il maggior punteggio da riconoscersi in favore del corso di laurea equipollente (ex lege) in Scienze degli alimenti e nutrizione.
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