Una sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto ai partecipanti al Concorso straordinario Campania il maggior punteggio derivante dalla laurea in Scienze degli alimenti e nutrizione, ritenuta equipollente. È in sintesi quanto stabilito dai giudici della Sezione Terza del Consiglio di Stato. Tale decisione porterà a una modifica della graduatoria e dunque all’ulteriore slittamento dell’assegnazione delle sedi farmaceutiche in Campania. Secondo quanto si legge nella sentenza «la giurisprudenza ha anche affermato che ove la lex specialis elevi un determinato titolo di studio a requisito di partecipazione, siffatta determinazione discrezionale può comunque essere eterointegrata dall’equipollenza ex lege – senza che ciò comporti una disapplicazione del bando con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (in terminis, questo Consiglio, Sez. VI, 19 agosto 2009 n. 4994)». Ne consegue, alla luce di quanto rilevato, che «non rilevano le censure avverso il bando di concorso, dovendo esso essere letto alla luce delle disposizioni di legge».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

No all’ampio margine di discrezionalità all’amministrazione

Nell’atto i giudici evidenziano inoltre che «il criterio di riferimento, nel caso di specie, non può che essere quello legale fissato nel d.i. del 2009, che sostituisce il d.i. 5 maggio 2004, ove vengono indicate le equiparazioni fra i titoli accademici del vecchio e del nuovo ordinamento, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Orbene, se è vero che la lettera della legge indica la “partecipazione”, con essa non può che intendersi il complesso di valutazione comparativa delle vecchie e nuove lauree ai fini dei concorsi. Né del resto, l’Amministrazione – nell’affermare un permanere di un margine di discrezionalità tecnica – esplicita motivatamente – per quale ragione, ai fini dell’assegnazione delle farmacie, le lauree di cui si discute non dovrebbero essere equiparate (Sez. V, 5 marzo 2019, n. 1523)» e dunque «apparirebbe contrastante il lasciare un così ampio margine di discrezionalità all’amministrazione – peraltro in assenza di un’articolata motivazione». Il CdS ha così riformato la decisione adottata sul punto dalla competente commissione di concorso che aveva negato il maggior punteggio da riconoscersi in favore del corso di laurea equipollente (ex lege) in Scienze degli alimenti e nutrizione. Si rimanda all’atto integrale nella sezione “Documenti allegati”.

Documenti allegati

3011 – Sentenza CdS Concorso straordinario Campania

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.