Dieci anni fa, nel 2009, veniva approvata la legge sulla farmacia dei servizi. Un’opportunità percorsa da molti farmacisti nel processo di differenziazione delle loro attività che tuttavia, nonostante il tempo trascorso, accende ancora una serie di dubbi, per lo più di natura organizzativa. A far luce su questa tematica è lo Studio Associato Bacigalupo-Lucidi di Roma, il quale, in risposta ad un farmacista intenzionato ad avviare un servizio di autoanalisi, ha ricordato i requisiti strutturali che deve possedere l’area dedicata alle autoanalisi del sangue in farmacia. Secondo quanto riferito da Roberto Santori, infatti, «l’art. 4, comma 1, del D.M. Salute del 16/12/2010 che reca le disposizioni attuative per le prestazioni analitiche di prima istanza previste dalla normativa in materia di “farmacia dei servizi” di cui al D.Lgs.153/2009, “(l)e farmacie pubbliche e private, per l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3, utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base a linee guida fissate dalla Regione”».
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Ne consegue che, evidenzia Santori, «la disposizione precisa quindi, tra l’altro, anche i requisiti degli “spazi” destinati all’esercizio di questa attività, che devono essere separati dagli altri ambienti della farmacia, e “dedicati” a questa specifica attività», ed inoltre «in grado di consentire in condizioni di sicurezza l’uso, la manutenzione e la conservazione della necessaria attrezzatura», nonché «idonei a garantire la “privacy” dei pazienti». Dunque, «ogni Regione può poi fornire indicazioni concrete linee guida per garantire l’attuazione di quelle finalità», evidenziando che «ad oggi francamente non ci risulta che qualche Regione abbia emanato qualcosa di serio al riguardo, anche se quelle coinvolte nella sperimentazione per l’attuazione della “farmacia dei servizi” di cui al D.M. Min.Salute -MEF del 17/05/2018 (la Campania lo sarà nel 2020) dovrebbero provvedervi. Ma, come spesso è in casi come questi, la ASL competente potrebbe/dovrebbe fornire informazioni più precise, trattandosi del resto dell’autorità di vigilanza».
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