Il 9 settembre 2024 l’Agenzia delle entrate ha fatto sapere di aver dato il via libera al modello, le istruzioni e le modalità di trasmissione telematica nell’ambito della Zes unica. Come spiegato dall’agenzia «il modello di comunicazione è composto dal frontespizio, dal quadro A (dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta), dal quadro B (dati della struttura produttiva), dal quadro C (elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia), dal quadro D (elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis) e dal quadro E (estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all’articolo 7, comma 14, del Dl 113/2024)».
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Invio della comunicazione esclusivamente con modalità telematiche
Con specifico riferimento alle tempistiche di invio, l’Ade ha spiegato che «la comunicazione integrativa è inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. L’invio della comunicazione integrativa è effettuato utilizzando il software apposito “Zes unica integrativa”, disponibile gratuitamente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. Successivamente, alla presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione integrativa, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia».
Modalità di utilizzo del credito di imposta
Quanto all’utilizzo del credito di imposta, «al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione. L’agevolazione fiscale risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 2 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
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