
Il Consiglio di Stato ha emesso una pronuncia definitiva che pone fine alla lunga controversia sulla tutela del complesso noto come Farmacia Pitti, situata in Piazza San Felice a Firenze. Con la sentenza del 20 novembre 2025, la Sezione Sesta in sede giurisdizionale ha respinto sia l’appello principale della società proprietaria dell’immobile, Palazzo San Felice Srl, sia l’appello incidentale proposto dal Ministero della Cultura e dagli altri enti tutelari coinvolti. La decisione conferma integralmente la legittimità del decreto ministeriale del 28 settembre 1993, che dichiarò l’immobile e i suoi arredi di interesse particolarmente importante, vincolandone anche la storica destinazione d’uso a farmacia. L’atto notificato originariamente ai signori Antonella, Riccardo e Andrea Toti, allora proprietari, e al dottor Vasco Pacenti, indicato come proprietario degli arredi, rimane quindi pienamente operativo.
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Tappe del contenzioso e ruolo della società immobiliare
La vicenda giudiziaria ha avuto origine dalla richiesta di revoca presentata nel 2017 dagli eredi Toti, i quali contestavano il provvedimento di vincolo adottato sulla base della legge 1089 del 1939. Il decreto del 1993 sottolineava come la destinazione a farmacia, consolidata da due secoli, caratterizzasse l’immagine pubblica del locale nel contesto urbano, rendendo necessaria una tutela che comprendesse il divieto di variazione di tale uso storico. La pratica fu successivamente ereditata dalla società Palazzo San Felice Srl, subentrata nella proprietà dell’immobile nello stesso anno. Il Ministero della Cultura, attraverso una nota del marzo 2018, respinse l’istanza, ritenendo che non sussistessero i presupposti per un riesame ai sensi dell’articolo 128 del Codice dei beni culturali. Contro il diniego, la società e i precedenti proprietari promossero ricorso al Tar della Toscana, il quale, con sentenza del 2024, respinse la gran parte delle censure. Avverso tale decisione sono stati proposti gli appelli giunti al giudizio del Consiglio di Stato.
Il rigetto delle censure e la stabilità del vincolo
Nel suo esame, il Collegio giudicante ha dichiarato infondati tutti i motivi di appello. Il Consiglio di Stato ha anzitutto confermato che la richiesta di revoca del 2017 era stata correttamente inquadrata nell’ambito dell’articolo 128 del Codice dei beni culturali. La norma consente un ulteriore esame del procedimento di dichiarazione di vincolo solo in presenza di elementi di fatto sopravvenuti o precedentemente non conosciuti o non valutati. Il Collegio ha stabilito che le argomentazioni della società appellante consistevano in una riproposizione di censure sulla legittimità del provvedimento originario del 1993, ormai non più proponibili a causa del suo consolidamento per decorso dei termini di impugnativa. La sentenza ha ribadito che il potere di riesame ex art. 128 non può essere utilizzato per eludere i mezzi di impugnativa ordinari. Il Consiglio di Stato ha inoltre esaminato e respinto le ulteriori censure, inclusa quella relativa a un successivo provvedimento del 2022 con cui la Soprintendenza aveva effettuato una ricognizione degli arredi, annullato dal Tar per violazione delle regole di partecipazione procedimentale. Anche tale appello incidentale è stato rigettato, confermando la legittimità dell’apparato a tutela del bene considerato parte integrante del patrimonio culturale e del tessuto storico fiorentino.
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