vendita-online-di-farmaciIl Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla società Hexpress Ltd, contro l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e Federfarma. L’azienda era finita nel mirino dell’associazione dei titolari di farmacia alla fine del 2012, e poi ancora 2013 dopo aver pubblicato sul quotidiano La Stampa una pubblicità per la vendita online di farmaci. L’Antitrust – ripercorrono i giudici amministrativi aveva ritenuto «scorretta una pratica commerciale posta in essere, dalla Hexpress Ltd, nonché da Web Pharmacy RX e da Giuseppe Pellegrino (quest’ultimo nella qualità di titolare del sito internet www.anagen.net, erogando una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 euro. La pratica commerciale sanzionata è consistita nel prospettare ai consumatori italiani, per il tramite del sito internet in lingua italiana www.anage.net, la possibilità di acquistare lecitamente online farmaci etici per la cura di disfunzioni sessuali o farmaci generici, asseritamente ai primi equivalenti, benché tale modalità di vendita fosse vietata dalla normativa nazionale in quel momento vigente». Il Garante aveva sottolineato come «il sito www.anagen.net, attraverso i link posizionati a conclusione delle pagine descritte, indirizzava direttamente il consumatore alle pagine – già preimpostate per l’ordine dello specifico farmaco etico – dei siti internet www.121doc.it e www.webpharmacy.biz, all’interno dei quali era possibile direttamente procedere all’inoltro e al pagamento dell’ordine di acquisto».
Il Tar ha quindi ricordato che «è vietata in Italia la vendita di qualsivoglia tipo di farmaco, siano essi farmaci etici o farmaci da banco, che non avvenga alla compresenza fisica di farmacista e consumatore. È vietata altresì la vendita di farmaci etici in assenza della previa prescrizione di un medico abilitato in Italia». Per dispensare farmaci, infatti, «occorre che l’Agenzia Italiana del Farmaco abbia rilasciato un’apposita autorizzazione all’immissione in commercio. Non possono, conseguentemente, essere condivise le censure mosse dal ricorrente, secondo le quali l’Autorità avrebbe fondato la decisione di scorrettezza della condotta su un’erronea interpretazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di vendita di farmaci soggetti a prescrizione».
I giudici hanno poi respinto anche l’ipotesi di incompatibilità tra il diritto interno italiano e quello europeo. Secondo il Tar, «sono destituite di fondamento le censure in ordine a una possibile violazione agli articoli 102 e 106 del TFUE, intese ad affermare che l’Autorità, sanzionando la condotta posta in essere, avrebbe rafforzato oltre i limiti consentiti dalla disciplina comunitaria la posizione dei soggetti titolari in Italia di diritti esclusivi o comunque speciali, quali i farmacisti». È stata infine confermata la sanzione di 250.000 euro.
FarmaciaVirtuale.it all’epoca dei fatti documentò nei dettagli il loro servizio di vendita online di farmaci con ricetta (ricetta ripetibile e non ripetibile). La stessa Federfarma nazionale, con un esposto alle autorità competenti, segnalò l’abuso e contribuì alla chiusura del portale online, avvenuta definitivamente nell’ottobre del 2013 con provvedimento dell’Antitrust. Provvedimento che fu successivamente impugnato da Hexpress Ltd dinnanzi al Tar Lazio che si limitò a confermare il provvedimento di chiusura.

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