Come è noto, l’articolo 1, comma 2, lettera e-quater del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 consente alle farmacie di utilizzare aree, locali o strutture esterne per l’effettuazione di vaccini anti Sars-CoV-2, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo. Ad approfondire le dinamiche correlate è Federfarma, la quale ha riepilogato le peculiarità relative ai differenti aspetti presi in considerazione. Con riferimento alle attività svolgibili in aree, locali o strutture esterne Federfarma ha puntualizzato che «in tali aree, locali o strutture esterne, la legislazione sopra richiamata non prevede la possibilità di svolgere ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati e men che meno dispensare farmaci o vendere prodotti parafarmaceutici». Nel dettaglio, «il Protocollo d’intesa siglato da Federfarma con ministero della Salute e Regioni del 28 luglio 2022 ribadisce tale aspetto, consentendo, all’art.4, comma 1, l’utilizzo di aree, locali o strutture separate dai locali ove è ubicata la farmacia solamente ai fini dell’offerta di servizi sanitari da parte delle farmacie di cui allart.1, comma 2 lettera e-quater del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.153».
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Ubicazione delle aree, locali o strutture esterne
Quanto all’ubicazione delle aree, locali o strutture esterne, secondo Federfarma «le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa (art.4, comma 2 del Protocollo)». Un particolare aspetto riguarda l’autorizzazione e la comunicazione. Per Federfarma «le farmacie che intendono svolgere attività di vaccinazione o di somministrazione di test diagnostici, sia all’interno delle farmacie sia nelle aree, locali o strutture esterne, devono comunicarlo all’Azienda sanitaria locale utilizzando il modulo di cui all’allegato 1 al protocollo d’Intesa sopra richiamato. Solo se la farmacia intende ampliare i locali (intesi come immobili) o aprirne di nuovi per svolgere i servizi sopra richiamati oltre alla comunicazione deve ottenere l’autorizzazione dall’Azienda sanitaria locale. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione, i servizi comunque possono essere svolti sulla base di una comunicazione sopra descritta».
Requisiti delle aree, locali e strutture esterne
Facendo riferimento ai requisiti delle aree, locali, strutture esterne Federfarma sottolinea che «le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza dei pazienti. Tali requisiti sono soggetti a controllo da parte dell’autorità sanitaria competente». Ciò specificando che «l’art. 4, comma 2 del protocollo, prevede che solamente i locali esterni alla farmacia, intesi come immobili (non le aree e le strutture, come ad esempio i Gazebo) devono possedere i medesimi requisiti di idoneità igienico sanitaria dei locali della farmacia. In ogni caso, come previsto dall’allegato 1, anche le strutture esterne devono comunque possedere determinati requisiti di idoneità igienico sanitaria eventualmente previsti a livello territoriale, che saranno ovviamente differenti da quelli già previsti per gli immobili della farmacia. Qualora la farmacia intenda utilizzare dei veri e propri immobili, la destinazione d’uso urbanistica dei locali dovrà essere compatibile con l’attività di farmacia o comunque con l’attività sanitaria alla quale tali locali sono dedicati secondo la legislazione locale di settore».
Utilizzo comune delle aree da parte di più farmacie
Sull’utilizzo comune delle aree da parte di più farmacie Federfarma precisa che «le medesime aree, i locali o le strutture esterne possono essere utilizzate da due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, previa stipula del contratto di rete. Tale modalità deve essere autorizzata dall’azienda sanitaria locale che rilascia l’autorizzazione al rappresentante di rete. Tali spazi devono ricadere nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza di una delle farmacie aderenti al contratto di rete prevista in pianta organica. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei suddetti spazi comuni al rappresentante di rete, l’attività può essere svolta sulla base della comunicazione di cui all’Allegato 1 del Protocollo trasmessa dal rappresentante di rete stesso».
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