Come riportato da FarmaciaVirtuale.it ai propri lettori, il 1 luglio 2019 i soggetti con volume di affari annuo superiore a 400mila euro dovranno inviare – salvo proroghe – i dati relativi ai corrispettivi giornalieri attraverso la nuova modalità telematica. L’obbligo sarà esteso a tutti coloro che effettuano attività di vendita al dettaglio, a partire dal 1 gennaio 2020. L’Agenzia delle entrate fornsice chiarimenti in merito «alle modalità di determinazione del “volume d’affari superiore a 400.000 euro”, il cui superamento determina la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019», ovvero «alle ipotesi in cui siano svolte più attività di cui solo alcune riconducibili tra quelle di cui all’articolo 22 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché all’ipotesi in cui l’attività sia iniziata nel 2019».
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In particolare, l’Agenzia specifica che «la disposizione richiamata, in attesa della prossima emanazione del provvedimento ministeriale sugli esoneri, pone dunque una regola di ordine generale – che sostituisce qualunque altra precedentemente in essere – in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto Iva memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri». Con riferimento all’anticipo «al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui», l’Agenzia spiega che «in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, per “volume d’affari” non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto IVA», ovvero «l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. …».
Ne consegue che, sottolinea l’agenzia, «tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione)». L’Agenzia inoltre evidenzia che «per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018», oltre che «le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019». L’Agenzia ricorda infine della possibilità di procedere agli adempimenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anche su base volontaria.
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