trasmissione promemoria all assistitoNella relazione annuale sulla propria attività presentata il 28 giugno 2016, il Garante della protezione dei dati personali ha comunicato di aver ricevuto numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di consegna del promemoria della ricetta dematerializzata all’assistito. Ciò con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare modalità alternative a quella cartacea.
In particolare, il Garante ha ricordato che l’articolo 1, comma 4, decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze datato 2 novembre 2011 prevede che il medico prescrittore rilasci all’assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica. E che, su richiesta dell’assistito stesso, tale promemoria possa essere trasmesso tramite i canali alternativi. Ad oggi, però, prosegue l’autorità amministrativa, «le modalità alternative per usufruire del promemoria non sono state ancora individuate». In questo senso, il Garante si è dichiarato nuovamente disponibile ad avviare un confronto con le istituzioni deputate ad intervenire per individuare tali modalità alternative alla stampa del promemoria, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali degli assistiti avvenga nel rispetto della dignità e della riservatezza dell’interessato».
Secondo Federfarma, ne consegue che «l’unica modalità attualmente legittima affinché il paziente usufruisca del promemoria e possa ritirare i farmaci prescritti con ricetta dematerializzata è la consegna da parte del medico prescrittore del promemoria cartaceo al paziente e la consegna da parte del paziente del promemoria cartaceo alla farmacia. Nuove modalità di fruizione del promemoria da parte del paziente potranno essere individuate dal ministero».
L’associazione di categoria spiega che anche la regione Sardegna ha confermato che «non sono ancora stati individuati canali alternativi di trasmissione del promemoria all’assistito e che in ogni caso non è possibile che il medico prescrittore invii il promemoria via mail direttamente alla farmacia». In tal caso, infatti, sia il medico che la farmacia, porrebbero in atto «un comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare, civile, ed, eventualmente, anche penale».

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