
Il 29 ottobre 2025 la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato il decreto con le modifiche al decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020. Le modifiche riguardano le procedure di invio delle informazioni sulle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata. L’aggiornamento della norma si è reso necessario per allineare la disciplina vigente alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81. L’intervento legislativo stabilisce che, a partire dai dati riferiti all’anno 2025, la trasmissione delle informazioni avvenga con cadenza annuale, entro il termine fissato dal Ministero. Il provvedimento tiene conto anche delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 281068 del 3 luglio 2025, concernente le modalità di controllo.
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Disciplinare tecnico e scadenze per la trasmissione annuale dei dati
Il decreto sostituisce integralmente l’Allegato B del provvedimento del 2020, aggiornando il disciplinare tecnico per il trattamento delle informazioni da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate. Il testo aggiornato definisce le procedure per la predisposizione massiva e puntuale dei dati, nonché per la compilazione semplificata da parte del contribuente. È stato stabilito che, dal 1° gennaio 2025, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle spese stesse. Il documento tecnico ha indicato le modalità di accesso ai dati attraverso servizi web service, per la sicurezza e la riservatezza delle informazioni nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, incluso il regolamento Ue 2016/679.
Accesso ai dati per finalità di controllo formale da parte dell’Agenzia delle entrate
Tra le innovazioni introdotte dal decreto attiene alle modalità di accesso ai dati dettagliati delle spese sanitarie e veterinarie da parte dei dipendenti dell’Agenzia delle entrate. Dal 2025, il Sistema Tessera sanitaria, per le sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata per il controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973, mette a disposizione dei funzionari dell’Agenzia territorialmente competenti le funzionalità per la consultazione delle informazioni di dettaglio. La facoltà di accesso si applica nel caso di modifiche ai dati operate direttamente dal contribuente, anche in modalità di compilazione semplificata, o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, o mediante gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998. Sono esclusi dalla consultazione i dati per i quali il contribuente ha manifestato opposizione al trattamento.
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