Un gruppo di senatori, guidati dal presidente della Fofi Andrea Mandelli, ha chiesto al governo quali iniziative intenda porre in atto per dirimere alcuni dubbi interpretativi che sono sorti in merito alle procedure del concorso straordinario per nuove farmacie. In particolare, le questioni che sono state sollevate in un’interrogazione parlamentare presentata al ministro della Salute riguardano due aspetti. In primo luogo, nell’atto si ricorda che «l’art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, che ha previsto l’indizione di procedure concorsuali straordinarie per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, ha consentito ai candidati di partecipare, anche in due regioni o province autonome, in forma sia singola che associata prevedendo che, in tale ultima ipotesi, il punteggio sia determinato sommando i titoli posseduti da ciascun concorrente e che la titolarità della farmacia vinta sia assegnata a condizione del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni, ridotto poi a 3 con la legge n. 124 del 2017». Il problema sorge nel caso in cui alcuni farmacisti risultino vincitori in due diversi concorsi, dal momento che alcune Regioni hanno deciso di attribuire la titolarità alle società, altre ai singoli farmacisti. Ora, in quelle che hanno deciso per questa seconda strada, i vincitori non possono acquisire la titolarità o la contitolarità di due farmacie, «in quanto l’accettazione dell’assegnazione della seconda comporta la decadenza dalla prima; viceversa, nelle Regioni che attribuiscono la titolarità della farmacia alla società tale rischio di decadenza non si verifica, poiché i vincitori in forma associata non assumono la qualità di titolari come persone fisiche, ma semplicemente quella di soci. Tali disomogeneità, interpretative ed applicative, determineranno inevitabilmente l’instaurarsi di numerosi contenziosi». Il secondo punto sottolineato nell’interrogazione è quello relativo all’annosa questione della maggiorazione del punteggio per i farmacisti rurali. I senatori ricordano in proposito «le numerose e difformi pronunce giurisprudenziali in merito, che, in taluni casi, ritengono applicabile anche al concorso straordinario il principio in base al quale la suddetta maggiorazione deve essere riconosciuta, ai farmacisti rurali, anche oltre il tetto massimo di 35 punti per l’esercizio professionale prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298 del 1994, mentre in altri ritengono insuperabile, ai fini della maggiorazione, il punteggio massimo previsto per i titoli relativi all’esercizio professionale».
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