Dal 1 maggio 2015 è in vigore la nuova disciplina in materia di diritto all’esenzione dai ticket nella regione Campania. Per fornire una risposta alle «numerose richieste di chiarimenti che sono arrivate negli ultimi giorni e con il consueto spirito di servizio nei confronti delle farmacie», Crescenzo Cinquegrana, farmacista direttore tecnico della Guacci Spa, propone due tabelle riepilogative (che FarmaciaVirtuale ha trovato di utile riepilogo ed interpretazione, e quindi le pubblica in questa pagina). Tali tabelle potranno anche essere stampate ed esposte in Farmacia, come stabilito dall’art. 5 della legge 484 del 5 agosto 1978, secondo il quale «il titolare è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l’indicazione relativa alle quote di partecipazione degli assistiti alla spesa».
Le modifiche fanno parte di quanto disposto di recente dal presidente della regione Stefano Caldoro, che in un decreto ha modificato i termini delle esenzioni da ticket, innalzando in particolare da 13 a 15 mila euro il limite reddituale per poter fruire dell’esenzione totale E10. Tale primo passaggio è diventato operativo a partire dal 1 aprile 2015, mentre dall’inizio di maggio sono in vigore anche le nuove esenzioni per chi fa parte di un nucleo familiare i cui redditi complessivi sono inferiori a 50 mila euro, con alcune minime distinzioni tra i redditi inferiori a 36.151 euro e quelli compresi tra 36.151 euro e 50 mila euro. Ciò perché, aveva spiegato la Regione in una nota ufficiale, «il Ministero dell’Economia ha comunicato che non sono ad oggi pronti tutti i dati relativi ai redditi e ai componenti dei nuclei familiari». Nello stesso documento l’amministrazione campana specificava che «il decreto stabilisce altresì che le Asl rendano disponibili in tempo reale al Sistema TS gli elenchi aggiornati degli esenti per patologia e/o malattia rara entro il 30 aprile, e che la presentazione delle autocertificazioni da parte dei pazienti non presenti nelle liste possa avvenire dopo 15 giorni dall’entrata in vigore delle rimodulazioni, al fine di evitare inutili adempimenti a quelli non a conoscenza dell’esenzione attribuita automaticamente».
Cinquegrana sottolinea inoltre che «con l’introduzione dei codici che identificano il possesso di doppia esenzione, per individuare i soggetti che hanno diritto alla pluriprescrizione non sarà più necessario l’utilizzo del “campo a disposizione della Regione” (il campo di 8 caratteri che si trova al di sotto dell’area destinata al codice fiscale)». Il tutto sarà in ogni caso facilitato nel caso di prescrizioni effettuate attraverso il “promemoria” della ricetta elettronica.
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