Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Seconda, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da una farmacia contro il Comune di Adelfia. La società aveva impugnato una serie di atti amministrativi relativi alla procedura di dismissione e alienazione della titolarità della farmacia comunale. Il Collegio giudicante ha stabilito che la mancata impugnazione dell’atto di aggiudicazione definitiva della gara ha determinato un sopravvenuto difetto di interesse a proseguire la causa.

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La complessa vicenda giudiziaria e gli atti impugnati

La farmacia aveva adito il Tar con un ricorso principale e successivi motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento di molteplici provvedimenti. Tra gli atti contestati, la delibera del Comune di Adelfia nella parte concernente la dismissione della farmacia comunale, e la successiva volontà dell’ente di aggiornare la perizia di stima del bene. La società aveva anche impugnato la delibera di Giunta con la quale il Comune aveva preso atto della perizia giurata redatta dal commercialista, che fissava il valore della titolarità in non meno di 620mila euro. Ulteriori oggetti del ricorso erano il bando di gara ad asta pubblica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il 5 dicembre 2024, e, con i motivi aggiunti, il verbale di gara del 30 gennaio 2025, che aveva portato all’aggiudicazione provvisoria in favore della farmacia. La difesa della ricorrente aveva sostenuto la radicale nullità degli atti, argomentando che il Comune avesse posto in vendita un bene, la titolarità della farmacia, non più nella sua piena disponibilità.

Decisione del Tar sul difetto di interesse.

Il Comune di Adelfia aveva eccepito in memoria che l’amministrazione aveva concluso il procedimento con una determina di aggiudicazione definitiva nel giugno 2025, atto non impugnato dalla farmacia nei termini di legge. Il Tar, pur non entrando nel merito delle argomentazioni sulla nullità, ha focalizzato la decisione su un profilo processuale. Il Collegio ha rilevato che, a prescindere dalla eventuale patologia degli atti della sequenza impugnata, l’aggiudicazione definitiva è il provvedimento che produce effetti giuridici vincolanti. La mancata impugnazione dell’atto nei termini decadenziali ha determinato, secondo i giudici amministrativi, la cristallizzazione della situazione giuridica a favore del soggetto aggiudicatario. Conseguentemente, l’eventuale annullamento degli atti precedenti non avrebbe più modificato lo scenario concreto, rendendo il ricorso privo di un interesse attuale alla decisione. Per tale motivo, il Tar ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ordinando la compensazione integrale delle spese processuali.

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