
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, ha respinto due distinti ricorsi proposti da un ampio gruppo di strutture sanitarie private e laboratori di analisi contro la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 461 del 19 giugno 2025. Il provvedimento dà attuazione alla sperimentazione della “Farmacia dei servizi”, approvando il protocollo attuativo per le prestazioni di telemedicina e aggiornando il relativo cronoprogramma operativo. I ricorrenti contestavano l’estensione alle farmacie della possibilità di eseguire, a carico del Servizio sanitario regionale, esami diagnostici tra cui elettrocardiogramma (Ecg), holter cardiaco e holter pressorio. La Regione Lazio e Federfarma hanno sostenuto la legittimità dell’atto. La sentenza ha dichiarato infondati i ricorsi nel merito.
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Ratio della sentenza: regime giuridico distinto per le farmacie
Il Collegio giudicante ha ricostruito l’articolato quadro normativo nazionale che, a partire dal decreto legislativo n. 153 del 2009 e dai successivi decreti ministeriali attuativi del 2010, ha progressivamente definito e ampliato il ruolo delle farmacie come presidi di prossimità del Servizio sanitario nazionale. La sentenza sottolinea come la Farmacia dei servizi sia un’evoluzione del ruolo tradizionale delle strutture, orientata all’erogazione di prestazioni e servizi sanitari integrativi. Il Tar ha ritenuto infondata la principale censura dei ricorrenti, i quali lamentavano una disparità di trattamento e una violazione delle norme sull’accreditamento, equiparando le attività delle farmacie a quelle delle strutture sanitarie private.
Regimi operativi diversi e non assimilabili
Il giudice amministrativo ha invece evidenziato come farmacie e laboratori diagnostici operino sotto regimi giuridici profondamente diversi e non assimilabili. Le farmacie sono legate al Ssn da una convenzione nazionale e sono soggette a uno specifico e stringente insieme di obblighi che ne garantiscono la continuità, la qualità e l’affidabilità del servizio sul territorio. Le prestazioni contestate, inoltre, non configurano un’attività diagnostica vera e propria da parte dei farmacisti, il cui ruolo si limita all’applicazione del dispositivo e all’invio telematico dei dati a medici refertanti collegati al Ssn.
Protocollo regionale rispetta il quadro normativo nazionale
La sentenza respinge anche le altre censure sollevate dai ricorrenti. Viene ritenuto infondato il profilo relativo alla presunta carenza dei necessari passaggi procedimentali con il ministero della Salute. Il Tar osserva che la sperimentazione si basa su un solido impianto normativo, comprese le Linee di indirizzo approvate in Conferenza Stato-Regioni nel 2019, integrate da successivi chiarimenti ministeriali. La Regione Lazio ha agito in coerenza con tale quadro, inviando il cronoprogramma aggiornato e rispettando le tempistiche della sperimentazione, prorogata fino al 31 dicembre 2025. Sono state considerate prive di fondamento le accuse di violazione dei principi di contabilità pubblica e di rischio per la salute dei pazienti. Il Collegio ha precisato che le risorse impiegate sono fondi statali vincolati e predeterminati.
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