Lunedì 1 febbraio 2021 è stato approvato lo schema di accordo regionale con le farmacie per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi in farmacia in regime Ssr ed extra Ssr. Il documento, siglato da Regione Lombarda (Direzione Generale Welfare), Federfarma Lombardia, Assofarm/Confservizi Lombardia e Federazione regionale degli Ordini dei farmacisti, disciplina le modalità di effettuazione dei tamponi rapidi nelle farmacie aperte al pubblico, sia in ambito del Servizio sanitario regionale che extra Ssr, a totale carico del cittadino.

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Il requisiti organizzativi

«I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 – si legge nell’atto approvato – possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza». Inoltre «le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all’esecuzione dei test e dei tamponi (…) sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell’importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali».

Gli oneri a carico delle farmacie

Il documento approvato contiene una serie di oneri organizzativi a carico delle farmacie: «Per l’esecuzione del tampone rapido – precisa la Regione – non è necessaria una sanificazione straordinaria dell’ambiente, bensì l’applicazione delle normali procedure di sanificazione degli ambienti sanitari previste durante la pandemia da SARS-CoV-2: assicurare la pulizia e la disinfezione dell’area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio». Un cenno allo smaltimento dei rifiuti: «Smaltire i rifiuti derivanti dall’esecuzione del test in contenitori per rifiuti speciali, secondo la normativa vigente. Occorre seguire con precisione le istruzioni del produttore dettate per la corretta gestione dei rifiuti derivanti dall’esecuzione del tampone rapido». Si rimanda alla lettura integrale dell’atto regionale nella sezione “Documenti allegati”.

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