È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto ministro della Salute del 20 giugno 2024 con l’aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al Dpr 309/1990 e successive modifiche. In particolare, il provvedimento inserisce in calce alla Tabella I una nota che esclude esplicitamente alcune sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1.

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Esclusione di precursori del fentanil dalla Tabella I

Le sostanze escluse dalla Tabella I sono: 4-Ap (N-fenilpiperidin-4-ammina), 1-boc-4-Ap (terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato), N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (Anpp), norfentanil (N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide) e 1-(2-feniletil)piperidin-4-one (Npp). Si tratta di precursori che possono essere utilizzati per la fabbricazione illecita di fentanil e dei suoi analoghi. L’esclusione si è resa necessaria in seguito alla classificazione di queste sostanze come precursori di droghe di categoria 1 da parte dei regolamenti Ue 2023/196 e 2018/729. Tali regolamenti hanno sottoposto queste sostanze a specifiche misure di controllo, ritenute adeguate per prevenirne l’uso illecito senza comportare eccessivi oneri per gli operatori economici.

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