Lo scorso agosto il ministero della Salute ha fornito una serie di chiarimenti operativi relativi alla gestione degli stupefacenti in area veterinaria, in vista dell’introduzione della ricetta elettronica veterinaria valida anche per gli stupefacenti inclusi nelle sezioni B, C, D ed E della tabella medicinali di cui al DPR 309/1990. Nel dettaglio il dicastero ha sottolineato che «continuano ad essere esclusi dalla prescrizione elettronica veterinaria i medicinali compresi nelle tabella dei medicinali sezione A, che prevedono l’apposito ricettario (“a ricalco”) di cui al D.M. 10.3.2006».

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Gli adempimenti del farmacista

Con riferimento agli adempimenti del farmacista, secondo quanto precisato dal Ministero, «per le modalità di dispensazione dei medicinali a base di tali sostanze si rimanda a quanto previsto dal DPR 309/90 e dal T.U.LL.SS». Ciò nonostante «resta fermo l’obbligo di alimentare il sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza con i dati relativi alle dispensazioni di medicinali prescritti tramite la ricetta elettronica veterinaria/richiesta di approvvigionamento dematerializzata (decreto del Ministro della salute 31 maggio 2022 concernente “Registrazioni in formato elettronico dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27”)».

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