A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 136/2022, il ministero della Salute ha fornito un’integrazione alla nota del 5 agosto 2022, relativa alle indicazioni operative per la gestione di stupefacenti e sostanze psicotrope nel settore veterinario. «Il decreto in questione – si legge nella nota del Dicastero – rende ufficiale la dematerializzazione di prescrizioni medico-veterinarie di: medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E, di cui all’articolo 14 del Dpr 309/90; richiesta di approvvigionamento (articolo 42 del Dpr 309/90) di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 del Dpr 309/90; prescrizione medico-veterinaria per scorta di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E, di cui all’articolo 14 del Dpr 309/90». La Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) sottolinea inoltre che «tale dematerializzazione si applica anche alle preparazioni galeniche magistrali».

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Prescrizioni cartacee

La normativa prevede, inoltre, la prosecuzione dell’uso di prescrizioni cartacee per i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14 (anche sotto forma di preparazioni galeniche magistrali). In questo caso rimane l’obbligo di utilizzo dell’apposito ricettario approvato con decreto del Ministro della salute del 10 marzo 2006. Viene poi precisato che «il Sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza (ricetta elettronica veterinaria) recepisce tale aggiornamento con regole informatiche utili a supportare i medici veterinari nella corretta attuazione delle previsioni di cui al Dpr 309/90 (ad es. tipologie di prescrizioni e/o di richieste di approvvigionamento per le diverse sezioni, termini di validità, ripetibilità, ecc.), che rimangono invariate».

Obblighi per la dispensazione

In merito agli obblighi inerenti alla dispensazione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, il Ministero rimanda alle disposizioni del Dpr PR 309/90 e alle specifiche indicazioni regionali/provinciali impartite, «fermi restando gli obblighi di registrazione tramite il Sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza (anche per i distributori che registrano in esso l’evasione dell’ordine di acquisto collegato alle richieste di approvvigionamento)». La nota conclude specificando che «con successivo provvedimento, saranno fornite le indicazioni per consentire, attraverso l’integrazione dei due sistemi, l’introduzione di semplificazioni operative».

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