«Con deliberazione n. 5 del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 229 della legge n. 197/2022, l’Enpaf ha stabilito la non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 227 e, conseguentemente quelle del comma 228, della medesima legge n. 197/2022». È quanto si legge in una nota Enpaf, la quale ha ricordato che «la legge di bilancio 2023 ha previsto, per gli Enti previdenziali privatizzati, l’annullamento dei singoli debiti di importo residuo fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora».

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Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni

L’Enpaf ha ricordato che «la stessa legge prevede che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni relative allo “stralcio” parziale delle cartelle». Dunque, alla luce della deliberazione «l’Enpaf ha deciso di non applicare l’annullamento automatico in questione che riguarda, comunque, unicamente le somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi di mora».

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