L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una raccolta dei documenti di prassi che riepilogano tutti gli sconti fiscali fruibili nella dichiarazione (730 o Redditi) di quest’anno. La raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate in concomitanza dell’uscita annuale della circolare Omnibus in tema di dichiarazione dei redditi, presenta, quest’anno, l’esposizione argomentativa per moduli separati, per consentire una semplice e rapida individuazione dei chiarimenti di interesse. I singoli fascicoli sono strutturati in modo autonomo e indipendente, di modo che è possibile selezionare l’argomento desiderato, senza dover necessariamente consultare l’intero documento. Tra queste, anche un capitolo interamente dedicato alle spese sanitarie, oltre a guide sugli interessi passivi dei mutui, spese d’istruzione, le erogazioni liberali, premi di assicurazione, contributi previdenziali e assistenziali, altre detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta, recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e infine superbonus.
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Le voci incluse nel folder
Quanto alle spese sanitarie, le voci, suddivise per capitoli, comprendono le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per familiari non a carico affetti da patologie esenti, per persone con disabilità, spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità, per acquisto cane guida, rateizzazione spese sanitarie, spese veterinarie, spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità. Con specifico riferimento alla tipologia di spese ammesse alla detrazione, anche le spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici), ovvero «quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione; rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc.». L’Agenzia ha ricordato che «la detrazione per le spese mediche generiche spetta, inoltre, per le spese relative all’acquisto di farmaci, specialità medicinali e medicinali omeopatici». I farmaci o i medicinali devono essere acquistati presso le farmacie o presso soggetti autorizzati alla vendita degli stessi.
Detrazione per le spese per i farmaci
Sempre con riferimento al mondo del farmaco, l’Agenzia ha ricordato che «la detrazione spetta anche per le spese per i farmaci o medicinali senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on-line è consultabile sul sito www.salute.gov.it. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on-line di farmaci o medicinali che richiedono la prescrizione medica».
Detraibilità o deducibilità della spesa con “scontrino parlante”
Le spese sanitarie relative all’acquisto di farmaci o medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, «sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, c.d. “scontrino parlante”, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario. Per quanto attiene alla natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia». Mentre «le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “Otc” (over the counter o medicinali da banco), “Sop” (senza obbligo di prescrizione), “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med.” e “f.co”». Si rimanda al documento integrale nella sezione “Documenti allegati”.
Documenti allegati
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