Il 1 agosto 2024 il ministero della Salute ha diramato una nota per chiarire aspetti relativi alla refertazione delle prestazioni di telemedicina erogate dalle farmacie nell’ambito della sperimentazione della Farmacia dei servizi. La comunicazione ha fatto seguito a un precedente parere espresso dal Ministero lo scorso aprile.
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Refertazione affidata a medici del Ssn
Nella nota a cui fa riferimento la Regione del Veneto, il Ministero ha ribadito che, trattandosi di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale o comunque della finanza pubblica, risulta fondamentale che la refertazione sia effettuata da medici operanti nel Ssn. La Regione ha evidenziato che «trattandosi di prestazioni a carico del Ssn o comunque della finanza pubblica, risulta imprescindibile che la refertazione sia effettuata da medici afferenti al Ssn, ossia operanti nell’ambito di strutture sanitarie accreditate ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs n. 502/92, ovvero convenzionati quali Mmg, Pls o Specialisti ambulatoriali, non ritenendo, pertanto, sufficiente la mera qualificazione professionale ed autorizzazione dell’esercente professione medica in regime di attività privata».
Coerenza con specializzazioni e attività convenzionate
Nella nota richiamata dalla Regione del Veneto, inoltre, il Ministero ha sottolineato che, nel caso in cui la refertazione venga affidata a medici di medicina generale, pediatri di libera scelta o specialisti ambulatoriali, «appare opportuno che detta attività di refertazione sia svolta in coerenza con le relative specializzazioni e nell’ambito delle relative attività svolte ni regime di convenzionamento con il Ssn».
«Accertare la sussistenza delle suddette condizioni»
La Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici della Regione del Veneto, guidata dalla dott.ssa Giovanna Scroccaro, ha infine precisato che «il rispetto della predetta modalità di refertazione, come già chiarita ed in seguito ribadita dal ministero della Salute, è pertanto condizione sine qua non ai fini del riconoscimento della remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie nell’ambito del progetto 2. B «Elettrocardiogramma (Ecg) – Holter cardiaco – Holter pressorio» di cui al succitato Ddr n. 15/2024». La dirigente ha sottolineato che «per tale finalità, si richiama ulteriormente l’attenzione di codeste Aziende circa la necessità, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza e controllo sulle farmacie ai sensi dell’art. 16, Lr n. 78/1980 e s.m.i., dello stesso Ddr n.15/2024, nonché delle norme di carattere generale in materia di documentazione amministrativa (Dpr n. 445/2000 e s.m.i.), di accertare la sussistenza delle suddette condizioni, siano esse attestate dalle farmacie o direttamente dai Provider scelti dalle farmacie stesse, acquisendo anche, qualora necessario, la relativa documentazione probatoria, quale, a titolo di esempio, le convenzioni stipulate tra Provider e Strutture sanitarie accreditate nel cui ambito operano i medici refertanti, afferenti al Ssn».
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