Sostanze dopanti, l’invio dei dati deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2018
È possibile inviare i dati relativi alle sostanze dopanti, entro il 31 gennaio 2018, secondo quanto indicato dal ministero della Salute.

Per tale invio è previsto in via esclusiva l’uso di una casella PEC (posta elettronica certificata) da parte del farmacista: la comunicazione deve essere quindi inviata alla casella PEC del ministero della Salute, ril.doping@postacert.sanita.it. «I questionari trasmessi da caselle non PEC – si sottolinea – non saranno presi in considerazione. Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2018. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa, così come quelli che riguardano le quantità di mannitolo e glicerolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e alle quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del decreto ministeriale del 3 febbraio 2006».
I farmacisti che devono inserire i dati possono compilare un modulo online presente all’indirizzo http://www.salute.gov.it/TutelaDoping. Le istruzioni per la compilazione dello stesso sono presenti invece cliccando su http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_3234_listaFile_itemName_0_file.pdf. Il ministero ha infine pubblicato anche l’elenco che contiene i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping al link http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_3234_listaFile_itemName_1_file.pdf.