Sostanze attive nei medicinali, necessaria fabbricazione in officine autorizzate | Sentenza TAR

Secondo la società farmaceutica, nell’attuale contesto normativo, i produttori di materie prime non erano obbligati alla autorizzazione, almeno sino al 31.7.2013 data di avvenuta modifica della normativa, e cio’ ai sensi dell’ art. 54, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 219/2006, per cui sarebbe bastata la procedura alternativa prevista da tale disposizione che prevedeva l’invio presso il fornitore della propria “persona qualificata ( QP)” .
La tesi è stata rifiutata dal collegio, che dopo avere ricostruito la la normativa di riferimento, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera d) del sopra citato D.Lgs. n. 219/2006, un ” medicinale omeopatico” è, per definizione, “ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea”, ne consegue che i medicinali di partenza omeopatici, quali tinture madri e macerati glicerici, debbono essere fabbricati secondo procedimenti ufficiali in officine debitamente autorizzate alla produzione con espresso provvedimento dell’AIFA.
Avv. Paola Ferrari