E’ durata poche ore la speranza per molti farmacisti nel veder limitato il raggio di azione delle società di capitali, nell’ambito del controllo delle quote riservate ai soci non farmacisti. Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, nella seduta di mercoledì 5 dicembre 2018, ha “espunto”, ovvero ripulito, dal testo del Disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, il subemendamento 41.029.7, già approvato dalla V commissione Bilancio della Camera, il quale indicava che le società che gestiscono farmacie devono essere costituite con almeno il 51% di soci farmacisti.
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A motivare l’espunzione del subemendamento, ovvero la cancellazione, è lo stesso Regolamento della Camera il quale prevede che «i presidenti di Commissione debbano dichiarare inammissibili gli emendamenti estranei all’oggetto proprio della legge di bilancio, come definito dalla vigente legislazione contabile», oltre che «quando il disegno di legge è presentato in prima lettura alla Camera il Presidente accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, come definito dalla legislazione vigente, comunicando l’eventuale stralcio delle disposizioni estranee». In tal senso anche l’articolo 21, comma 1-quinques, della Legge di contabilità n. 196 del 2009, il quale «pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo – tra essi – che il provvedimento non deve contenere norme di carattere ordinamentale o organizzatorio».
Per questo motivo, come riferito da Fico, «alla luce di tali norme, e della relativa prassi applicativa, devono considerarsi espunti dal testo in esame, in quanto contengono disposizioni di carattere evidentemente ordinamentale, estranee dunque all’oggetto proprio della prima sezione della legge di bilancio, i commi da 327 a 329 dell’articolo 1, recanti modifiche alla disciplina delle donazioni di cui al codice civile, nonché i commi 294 e 295 del medesimo articolo 1, recanti disposizioni in materia di società titolari dell’esercizio di farmacie private», questi ultimi, riferiti al subemendamento 41.029.7.
Il subemendamento 41.029.7 aveva suscitato la reazione di alcuni esponenti della categoria, ma anche delle società interessate da eventuali modifiche apportate a quanto stabilito dalla Legge sulla Concorrenza, a poco più di un anno dalla sua approvazione.
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