Federfarma ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro una norma stabilita dalla Regione Siciliana. Si tratta del decreto dell’assessore alla Salute del 10 agosto 2018, n. 1474 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – serie speciale Concorsi – del 31 agosto 2018, n. 12), che reca “Criteri e procedure per il trasferimento delle farmacie eccedenti non sussidiate dei piccoli centri”. Il provvedimento, tra le altre cose, stabilisce che «i titolari delle sedi farmaceutiche non sussidiate nei comuni con meno di 12.500 abitanti, che risultino essere eccedenti il quorum previsto dall’art. 1, secondo comma, della legge 475/1968 e che ne facciano richiesta, sono trasferiti in altro comune della regione, nel quale, a seguito della revisione biennale, siano state individuate sedi disponibili, sulla base di una graduatoria per soli titoli».

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L’associazione dei titolari di farmacia ha infatti spiegato nel proprio ricorso al Tar che la legge del 4 agosto 2017, n. 124, specifica che la possibilità di trasferimento è consentita alle farmacie soprannumerarie non sussidiate presenti nei «comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti». E che, «ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro». Il decreto della Regione Siciliana, invece, parla appunto di 12.500 abitanti, e prevede un pagamento pari a 20.000 euro, il quadruplo rispetto a ciò che è previsto dalla normativa nazionale. «Tale somma impone un onere molto più gravoso in capo al farmacista che ha chiesto il trasferimento, altera le sue condizioni di convenienza, onerando pesantemente gli aderenti e incidendo indirettamente nel diritto alla salute», prosegue Federfarma.

Secondo quest’ultima, inoltre, la scelta dell’amministrazione regionale sarebbe incostituzionale, poiché il titolo V della Carta, prevede che in materia di salute pubblica sia «lo Stato, a stabilire gli aspetti fondamentali della materia. Le Regioni possono solo specificare la disciplina che tocca il diritto alla salute nell’ambito della cornice definita dalla legislazione statale, mentre non possono modificare e/o derogare la disciplina generale statale». E ciò, dal punto di vista dell’associazione di categoria, «vale anche per la Regione Siciliana, nonostante essa goda di speciale autonomia». Lo studio legale che cura gli interessi di Federfarma ha indicato alla redazione di FarmaciaVirtuale.it che l’udienza pubblica è prevista per il 26 marzo a Palermo.

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