Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da Federfarma contro una norma stabilita dalla Regione Siciliana. Si tratta del decreto dell’assessore alla Salute del 10 agosto 2018, n. 1474 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie speciale Concorsi – del 31 agosto 2018, n. 12), che reca “Criteri e procedure per il trasferimento delle farmacie eccedenti non sussidiate dei piccoli centri”.
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La questione è stata affrontata da FarmaciaVirtuale.it, che ha riportato in merito le opinioni del presidente di Roberto Tobia, dirigente nazionale di Federfarma e del farmacista siciliano Eugenio Ferraro, interessato direttamente alla vicenda. Al cui centro c’è la norma siciliana secondo la quale «i titolari delle sedi farmaceutiche non sussidiate nei comuni con meno di 12.500 abitanti, che risultino essere eccedenti il quorum previsto dall’art. 1, secondo comma, della legge 475/1968 e che ne facciano richiesta, sono trasferiti in altro comune della regione, nel quale, a seguito della revisione biennale, siano state individuate sedi disponibili, sulla base di una graduatoria per soli titoli».
I giudici amministrativi hanno riferito la posizione di Federfarma in merito, secondo la quale «il decreto impugnato avrebbe dovuto essere preceduto da idonea istruttoria». Inoltre, il provvedimento sarebbe illegittimo «per violazione degli artt. 3, 32, 97 e 117, commi 2 e 3, Cost. e per violazione dell’art. 17 dello Statuto della Regione Siciliana. Il Tar ha quindi sottolineato che «l’Avvocatura dello Stato per le resistenti Amministrazioni regionali ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato». Una posizione condivisa dal tribunale: «Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza “…la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi deve corrispondere ai limiti delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati”». Nel caso specifico, la sentenza ha indicato che «l’azione processuale promossa da Federfarma non risulta caratterizzata da un interesse collettivo unitario, in quanto la ricorrente si duole di una norma, e del relativo provvedimento attuativo, oggettivamente inidonei a ledere gli interessi dell’intera categoria dalla stessa rappresentata». Ancor più nel merito, è stata sottolineata «la sussistenza del potenziale conflitto di interessi tra gli appartenenti alla stessa categoria. Tale conflitto interno emerge ulteriormente, considerando che la norma regionale contestata – nell’ampliare il numero di abitanti rilevante per l’attivazione della procedura di trasferimento delle farmacie eccedenti in un altro comune della Regione (a livello nazionale, con popolazione inferiore a 6.600 abitanti; a livello regionale, con meno di 12.500) – ha sostanzialmente aumentato il numero delle farmacie soprannumerarie che potrebbero richiedere il trasferimento. Sotto tale specifico profilo, l’esigenza di tutela della parità di trattamento tra i farmacisti operanti nell’intero territorio nazionale, evidenziata da Federfarma, conferma il potenziale conflitto di interessi all’interno della categoria, in quanto della differente disciplina regionale, in tesi più favorevole per i titolari di farmacie soprannumerarie con sede in Sicilia, potrebbero dolersi soltanto i titolari di farmacie, parimenti soprannumerarie, aventi sede in altre parti d’Italia, in tesi svantaggiati rispetto a quelli siciliani aventi maggiori possibilità di trasferimento».
Inoltre, «per quanto attiene alla presunta lesione del diritto all’assistenza farmaceutica (che, nella prospettazione di Federfarma, deriverebbe dall’ampliamento delle possibilità di trasferimento dovuto all’aumento del numero delle farmacie potenzialmente richiedenti) ad avviso del Collegio tale interesse non è direttamente riferibile a quello istituzionale della categoria, atteso che il decreto impugnato, sotto tale specifico profilo, non si traduce nella lesione di norme che disciplinano l’esercizio dell’attività professionale, o che determinano condizioni operative ostative al corretto esercizio della professione». Infine, «per quanto attiene all’aumento della tassa di concessione governativa, deve rilevarsi che ogni questione sull’applicazione di tale tassa, peraltro rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario, si presenta, allo stato, non attuale, con conseguente non rilevanza della posta questione di legittimità costituzionale».
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