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Quest’ultimo deve in particolare contenere: il codice fiscale (che non può essere autocertificato ma deve risultare dallo scontrino, secondo quanto precisato dalla circolare 18/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate circolare); l’indicazione, anche se abbreviata o sotto forma di sigla, della natura o della tipologia del medicinale in questione; il codice AIC del prodotto; per i farmaci omeopatici, in luogo dell’AIC, l’indicazione del codice identificativo univoco del prodotto; la quantità, nel caso in cui essa sia superiore ad una confezione.
«Si rileva – prosegue d’Ambrosio Lettieri – che le informazioni contenute nello scontrino parlante sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate (ex art. 3 comma 3, del decreto legislativo n. 175/2014) e concorrono alla determinazione delle spese sanitarie sostenute dai cittadini.
Alla luce di quanto esposto, si invitano i colleghi a garantire sempre la coincidenza tra i prodotti erogati e quanto trascritto nello scontrino fiscale». Il presidente dell’Ordine di Bari e BAT ha ammonito infine: «Ove il farmacista, in caso di cessione di prodotti non detraibili, emetta scontrini fiscali con l’indicazione “medicinale” assume un comportamento passibile di sanzione, sia sul piano deontologico che sul piano amministrativo e penale». Ciò in quanto si configura in tal modo «il reato di concorso in frode fiscale e di falso, determinato da indebita percezione di erogazione da parte dello Stato».
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