«È stato pubblicato il Decreto Legislativo 7 marzo 2023 n. 26 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/ CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori». È quanto si legge in una nota di Federfarma, la quale ha evidenziato che «con tale provvedimento sono state introdotte modifiche al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 concernente il “Codice del consumo”, si esaminano, di seguito, le novità di diretto interesse per le farmacie».
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Le novità introdotte dall’articolo 17-bis del Codice del consumo
Federfarma ha sottolineato che «in base al nuovo articolo 17-bis, introdotto nel Codice del consumo e riguardante gli annunci di riduzione del prezzo, ogni annuncio di riduzione di prezzo deve riportare anche il prezzo precedente applicato prima della decisione relativa a tale riduzione. Per prezzo precedente s’intende il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti l’applicazione della riduzione di prezzo». Inoltre «se un prodotto è stato immesso sul mercato da meno di 30 giorni, oltre alla riduzione di prezzo occorre indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione a tale procedura “i prezzi di lancio” caratterizzati da successivi annunci di incrementi di prezzo».
Focus sulle vendite promozionali
Quanto alle vendite promozionali, evento frequente nell’ambito della farmacia, Federfarma ha specificato che «oltre all’indicazione del nuovo prezzo ridotto e al prezzo normale di vendita applicato in precedenza occorre aggiungere la riduzione percentuale rispetto al suddetto prezzo precedente. Per vendita promozionale s’intende un’offerta di prodotti a prezzo ridotto per un periodo di tempo limitato». Inoltre «l’obbligo di indicare la riduzione di prezzo non si applica alle vendite sottocosto». Tali disposizioni, ha ricordato Federfarma, «si applicano a partire dal primo luglio 2023». Infine «la violazione delle disposizioni relative agli annunci di riduzione di prezzo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €516,46 a €3.098,74».
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