
Per quanto riguarda la compilazione delle prescrizioni, la circolare ricorda che i medici dovranno attenersi a quanto disposto dal decreto legge 95/2012, utilizzando «promemoria conformi ai fac-simile pubblicati nel sito web del portale Tessera Sanitaria». In particolare, i pazienti dovranno essere informati dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, modalità di somministrazione, di rilascio e dosaggio unitario. Inoltre, il medico è obbligato ad indicare sulla ricetta il principio attivo del farmaco e, facoltativamente, può specificare il nome di un particolare medicinale, sia esso «di marca» o con denominazione generica. Qualora invece dovesse essere indicato solamente il nome del medicinale, senza che sia precisato il principio attivo, la ricetta dovrà essere considerata non conforme alla legge.
Conseguentemente, il farmacista, fatto salvo il caso in cui il medico abbia indicato (e sinteticamente motivato) la non-sostituibilità del farmaco prescritto, dovrà, d’accordo con il cliente, fornire a quest’ultimo il medicinale meno caro in commercio.
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