Diversi chiarimenti in materia di ricetta bianca elettronica sono stati diramati nella circolare con oggetto «Avvio della dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale (D.M. 30 dicembre 2020), a cura dei ministeri dell’Economia e delle finanze e della Salute. Nella nota vengono affrontati diversi temi tra cui il contesto normativo a cui fare riferimento. In particolare «l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 30 dicembre 2020 ha previsto che il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, secondo le modalità già operative in tutte le regioni riguardanti la ricetta dematerializzata a carico del SSN (decreto 2 novembre 2011)».

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Tempistiche di attuazione

Un ulteriore approfondimento viene fornito sulle tempistiche di attuazione dell’avvio in tutta Italia. Nella circolare si legge che «le procedure di dematerializzazione della ricetta medica per la prescrizione dei farmaci non a carico del SSN sono avviate a partire dal 31/1/2022, con la diffusione progressiva nelle singole Regioni/PA e presso i SASN, secondo le date di avvio comunicate dalle medesime singole Regioni/PA e dal Ministero della salute, pubblicate sul portale del Sistema TS www.sistemats.it. In ogni caso, a fronte della generazione di una ricetta dematerializzata in una regione/PA ovvero SASN, la medesima può essere utilizzata dal cittadino in circolarità su tutto il territorio nazionale. Pertanto, dal 31/1/2022 le singole farmacie di tutto il territorio nazionale dovranno utilizzare le procedure previste dal decreto in oggetto, al fine di consentire l’utilizzo di tali ricette».

Tipologie e modalità di prescrizione

Con riferimento alle «tipologie di prescrizioni per le quali è prevista la dematerializzazione» i dicasteri ricordano che «si tratta delle prescrizioni non a carico del SSN (c.d. ricetta bianca) ripetibili e non ripetibili». Al momento restano escluse dalla dematerializzazione «le prescrizioni dei medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni (A-B-C-D-E) secondo i criteri previsti dall’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i.» e «le prescrizioni relative alle preparazioni magistrali e officinali». Quanto alle modalità di prescrizione, viene evidenziato che «la ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN è individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, secondo le predette modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite SAR. A fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati, il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it), che, su richiesta dell’assistito, può essere trasmesso anche tramite i canali alternativi di cui all’art. 3-bis del decreto 2 novembre 2011. Sono abilitati alla prescrizione delle ricette di farmaci non a carico del SSN tutti i medici iscritti agli Ordini professionali. Le regioni possono dare indicazioni circa le tipologie di medici del SSR da includere prioritariamente nelle procedure. Qualora non sia possibile l’utilizzo delle citate procedure, il medico potrà utilizzare la ricetta cartacea».

Conservazione della ricetta dematerializzata

Mef e Salute forniscono inoltre «indicazioni per la conservazione della ricetta dematerializzata per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN». In particolare «per le ricette dematerializzate non ripetibili (RNR), anche limitative (RNRL), nonché per le ricette dematerializzate ripetibili (RR), anche limitative (RRL), l’obbligo di conservazione della ricetta si ritiene assolto dal SAC che assicura la conservazione a norma e dà la possibilità al farmacista di estrarre le ricette spedite in quella farmacia in un determinato periodo di tempo a fronte di controlli o ispezioni. Il SAC assicura la conservazione per due anni ove previsto». Quanto alla «circolarità interregionale delle ricette dematerializzate di farmaci non a carico SSN» si legge che «ai sensi dell’art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche le prescrizioni di farmaci di cui alla presente Circolare possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale».

Il divieto di fornitura a distanza

Un ultimo punto riguarda il «divieto di fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica». Nel dettaglio «è vietata la vendita a distanza dei medicinali con obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell’art.112-quater, comma 1, del d.lgs.219/2006. Per tale motivo, anche nel caso di prescrizione con ricetta bianca dematerializzata, la dispensazione e la vendita di un medicinale con obbligo di prescrizione medica deve essere effettuata nella farmacia. Le specifiche tecniche inerenti alla dematerializzazione della ricetta per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN sono pubblicate sul sito www.sistemats.it».

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