«In relazione alla assoluta necessità ed urgenza di fornire alle farmacie e alle software house le indicazioni necessarie alla compilazione della Distinta contabile riepilogativa (Dcr) da presentare a seguito dell’entrata in vigore della nuova remunerazione, questa Federazione – nell’eventualità che in alcune Regioni non siano state fornite esaustive indicazioni circa la corretta redazione delle richiamate Dcr – ritiene di fornire gli occorrenti contributi per la corretta compilazione della Dcr stessa, in attesa dei definitivi chiarimenti che perverranno da Parte Pubblica». È quanto si legge in una circolare Federfarma, firmata dal presidente Marco Cossolo e dal segretario Roberto Tobia, veicolata agli associati venerdì 22 marzo 2024.
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Quote di spettanza dell’industria e della distribuzione intermedia
Come osservato dal sindacato dei titolari, «nel calcolo del prezzo di cessione per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024, vanno considerate le quote di spettanza dell’industria e della distribuzione intermedia nella misura complessiva del 69,65% del prezzo al pubblico al netto dell’Iva (rispettivamente 66,65% per industria e 3% per distributori)». Inoltre «dall’applicazione della nuova remunerazione sono da escludersi i farmaci di fascia C), i farmaci galenici e l’ossigeno terapeutico».
Determinazione Aifa 27 settembre 2006
Come precisato da Federfarma, «permane lo sconto dello 0,6% del prezzo di cessione del medicinale al pubblico Iva compresa, in ragione della piena vigenza della Determinazione Aifa 27 settembre 2006 (consolidata dal comma 796, lett. f) e ss.gg. dell’articolo 1, della Legge 296/2006). Tale sconto non è stato abrogato in quanto è a carico dell’industria che, per i farmaci su cui si applica tale sconto, deve concedere un extra margine dell’1% a sul prezzo ex factory. Ovviamente anche a tali farmaci si applica la nuova remunerazione per le cessioni in regime convenzionale». Poi, come si legge nel documento, «applicazione del nuovo metodo di remunerazione a far data dal 1° marzo 2024 anche per le ricette spedite precedentemente a tale data e contabilizzate successivamente».
Indicazioni fatto salvo le istruzioni formali delle Regioni
Nella stessa nota Federfarma ha ribadito che «le indicazioni che precedono vengono fornite salvo diverse istruzioni formali da parte delle singole Regioni, in considerazione della circostanza che, ai sensi della Convenzione farmaceutica resa esecutiva con il D.P.R. 371/1998, è onere della farmacia produrre la Distinta contabile riepilogativa». Infine, Federfarma ha ricordato che «il credito indicato nella Dcr è, per giurisprudenza consolidata, certo, liquido ed esigibile e come tale deve essere saldato dall’Amministrazione competente alle farmacie, ferme restando le successive verifiche da parte dell’Ente erogatore secondo le procedure di cui all’articolo 8, comma 7, della Convenzione citata».
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