Il decreto del ministero della Salute recante «Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale» è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 259 del 29 ottobre 2021. Nell’articolo 1 si legge che «a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuta alle farmacie la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (Ssn), secondo la ripartizione individuata nell’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto». Inoltre «la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

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Le quote aggiuntive riconosciute

In merito alle quote riconosciute, l’articolo 2 precisa che «a tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata ad ogni confezione di farmaci a brevetto scaduto presenti all’interno della lista di trasparenza con prezzo pari a quello di riferimento». Più nel dettaglio «alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto S.S.N., ai sensi dell’art. 1, comma 40, quinto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é dovuta una ulteriore quota «tipologica» aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale».

Le ulteriori quote a rurali sussidiate e con fatturato < 150mila euro

«Alle farmacie rurali sussidiate – si legge nell’atto – che godono dello sconto forfetario 1,5%, ai sensi dell’art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,14 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale». Mentre «alle farmacie rurali e urbane con fatturato S.S.N. inferiore a 150 mila euro che sono esentate dallo sconto S.S.N., ai sensi dell’art. 1, comma 40, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,25 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale».

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