«L’Agenzia dell’Entrate, con la risposta n. 219/2022 del 27 aprile 2022, in riscontro a specifica istanza di interpello, ha chiarito che la remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN dal decreto legge n. 41/2021 (poi convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) non è soggetta a iva». È quanto sottolineato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti (Fofi) in una circolare, nella quale evidenzia che «l’AdE giunge dopo aver precisato che la parte introduttiva del D.M. 11 agosto 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 29 ottobre 2021, a giustificazione del riconoscimento della remunerazione aggiuntiva, fa esplicito riferimento al sostegno alle imprese, connesso all’emergenza Covid 19».

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Remunerazione aggiuntiva non concorre alla spesa farmaceutica

Nella nota della Fofi si legge che «in base all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto la durata della remunerazione aggiuntiva è prevista per un tempo limitato, avendo decorrenza dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, e per il successivo comma 2 “la remunerazione aggiuntiva… non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata”». Nel dettaglio «tali disposizioni inducono a ritenere che i compensi provenienti dalla remunerazione aggiuntiva costituiscano un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid 19 e, quindi, analogamente ad essi, da considerare fuori campo Iva».

La risposta dell’Agenzia all’interpello

La stessa Fofi ha puntualizzato che «il documento precisa che la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’Agenzia, con la successiva risposta n. 227 del 28 aprile 2022, in riscontro ad altro interpello proposto sul trattamento Iva di tali somme, nel confermare il precedente orientamento, ha precisato che un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere e, dunque, quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive». Infine «la remunerazione aggiuntiva, in quanto ristoro, come altri contributi a fondo perduto corrisposti per fronteggiare la pandemia, non ricade nel campo di applicazione dell’Iva e, di conseguenza, non confluisce nella relativa liquidazione periodica».

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