«A decorrere dal 1° marzo 2023 è riconosciuta alle farmacie la remunerazione aggiuntiva nel limite di 150 milioni di euro annui per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn, secondo la ripartizione individuata nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto». È quanto si legge nel decreto 30 marzo 2023 del ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 120 del 24 maggio 2023. Secondo quanto disposto, «la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178». Inoltre, «la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del Ssn di cui all’art. 1, comma 40-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni».
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Criteri di assegnazione delle risorse
Quanto ai criteri di assegnazione delle risorse, secondo quanto disposto dal Ministero, «a tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata a ogni confezione di farmaci generici e originator con prezzo pari a quello di riferimento». Inoltre, «alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto del Ssn, ai sensi dell’art. 1, comma 40, quinto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn». Per le «farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfettario 1,5%, ai sensi dell’art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,14 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn». Infine, «alle farmacie rurali e urbane con fatturato del Ssn inferiore a 150 mila euro che sono esentate dallo sconto del Ssn, ai sensi dell’art. 1, comma 40, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,25 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Ssn».
Riconoscimento e recupero delle somme eccedenti
Nell’atto pubblicato si legge che «in sede di applicazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano monitorano con cadenza temporale periodica l’effettiva spesa sostenuta per il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva di cui all’art. 2. Al fine di rispettare il limite di spesa fissato all’art. 1, comma 534, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate per il singolo anno e, qualora dalla rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che le somme erogate siano superiori alle risorse disponibili, procedono al recupero delle somme eccedenti secondo termini e modalità da concordarsi in sede locale con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie. In caso di eccedenze degli importi di cui all’allegato A, rispetto alla spesa effettivamente sostenuta per la remunerazione aggiuntiva, le risorse restano a disposizione delle Regioni e Province autonome». Si rimanda all’atto integrale nella sezione “Documenti allegati”.
Documenti allegati
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