Gli esercenti che sospendono la propria attività per un periodo di ferie superiore a 12 giorni sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate che il registratore telematico rimarrà fuori servizio. La novità fu introdotta da un aggiornamento delle specifiche tecniche per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, approvato con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 dell’Agenzia delle entrate. L’obbligo di comunicazione riguarda l’interruzione dell’attività per ferie lunghe, chiusura stagionale o inutilizzo temporaneo del registratore telematico. In caso di incertezza sulla durata del periodo di inattività, l’esercente deve predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio” (codice 608) per segnalare al sistema l’inizio del periodo di inattività. Il registratore telematico tornerà “in servizio” alla prima trasmissione utile.

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Non tutti i registratori di cassa sono soggetti all’obbligo

Il provvedimento specifica che la comunicazione non riguarda indistintamente tutti i soggetti dotati di un registratore di cassa telematico. Sono obbligati al cambio di stato su “fuori servizio” gli apparecchi con istanza di approvazione a partire dal 1° luglio 2023 e quelli approvati prima del 1° luglio 2023 ma con istanza di variante presentata successivamente al 30 giugno 2023. Gli altri registratori telematici sono esonerati da questo obbligo.

Come comunicare le ferie all’Agenzia delle entrate

Prima di chiudere per un periodo di ferie superiore a 12 giorni, l’esercente o la persona delegata deve comunicare la sospensione delle attività all’Agenzia delle entrate, specificando il cambio di stato del registratore telematico sul portale istituzionale nella sezione “Area Gestore ed Esercente”, tramite la voce di menu “Procedure di Emergenza” e poi “Dispositivo Fuori Servizio”. Il processo, solitamente previsto per indicare situazioni anomale o di malfunzionamento, viene esteso anche all’ordinaria sospensione delle attività per ferie.

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